Possono pignorami i compensi per le prestazioni professionali rese a terzi?


Banca IFIS potrebbe notificare al terzo un atto di pignoramento con l'invito a comparire ex articolo 547 del codice di procedura civile.





Di recente sono stato contattato da un tizio di Banca Ifis che mi ha comunicato che la loro banca ha acquistato il mio debito da Finemiro: la cifra originaria era circa € 24 mila dieci anni fa, ora lievitata a oltre 40 mila.

Gli ho risposto con sincerità che non ho un centesimo e che sono impossibilitato a trovare soluzioni di qualsiasi tipo e l’ho invitato in modo educato a fare ciò che ritiene opportuno.

Il mio numero di telefono l’ha trovato in quanto pubblicato sul sito internet dell’azienda in cui lavoro, in una sezione strategica del sito stesso che può facilmente fare pensare che il mio inquadramento sia di tipo dipendente, ma non è così; infatti sono un consulente autonomo con partita iva che percepisce solo un compenso dietro presentazione di fattura.

Immagino che Ifis speri di potermi pignorare 1/5 di stipendio, ma, come detto, di stipendi in busta paga non ne ho.

E’ possibile che provino comunque a mettersi in contatto con l’azienda per cui opero, richiedendo notizie sul mio conto in termini di inquadramento e compensi, oppure potrebbero portare avanti una pratica di pignoramento presso terzi a prescindere, scoprendo poi solo successivamente la natura del mio rapporto con l’azienda?

Non so se riusciranno ad aggredire i miei compensi, dato che sono lavoratore autonomo, ma il coinvolgimento dell’azienda in una faccenda del genere sarebbe per me molto grave e dannoso.

Banca IFIS potrebbe notificare al terzo un atto di pignoramento con l’invito a comparire ex articolo 547 del codice di procedura civile.

Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente il terzo deve specificare quali somme deve al debitore e quando ne deve eseguire il pagamento.

Pertanto, qualora la notifica intervenisse fra la presentazione della fattura ed il pagamento della stessa, il corrispettivo per la consulenza prestata potrebbe essere interamente pignorato.

E’ chiaro, tuttavia, che il creditore non può coinvolgere l’azienda alla quale il debitore rende prestazioni professionali se non attraverso la dichiarazione di cui all’articolo 547 del codice di procedura civile.

28 Marzo 2018 · Tullio Solinas


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