Sulla base della risposta ricevuta sul recente post: "Privacy e registrazione della telefonata informativa effettuata alla concessionaria che ha acquistato il credito non rimborsato dal debitore inadempiente" vorrei chiedere delucidazione su questi due aspetti. Il primo è su quando dovrebbe essere avvisato il chiamante, o il chiamato, che la registrazione della telefonata è in corso, ho sempre pensato che il consenso dovesse essere chiesto al soggetto nella fase iniziale della conversazione e non dopo che lo stesso abbia fornito i propri dati, a quel punto, cosa cambia se la persona nega il consenso, viene avvisato a posteriori che la registrazione è in corso, anche se chiudesse il telefono la traccia è ormai fatta. Il secondo è sul tempo in giorni della conservazione della registrazione eseguita da questo tipo di azienda, ad esempio, per alcune tipologie di attività, una telefonata registrata deve essere cancellata dopo 90 giorni, vale anche per le ...
Il garante della privacy da l'ok per il progetto ETNa (Elenco Telefonico Nazionale): l'accesso telematico delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria ai dati dei possessori di telefoni fissi e mobili sarà regolato dalla Convenzione tra il Ministero dell'Interno e i gestori di servizi di telecomunicazioni. Ora, l'accesso ai dati (ovvero nome, cognome, numero telefonico, data attivazione/cessazione linea, residenza ecc) previsto dalla legge e autorizzato solo per finalità di giustizia, avverrà esclusivamente tramite il Centro di elaborazione dati (Ced) del Dipartimento della pubblica sicurezza utilizzando uno specifico sistema informatico denominato Elenco Telefonico Nazionale (ETNa). Si tratta di un sistema che consente sì la consultazione, ma non permette la copia delle informazioni contenute. Dunque, nel momento in cui sottoscriverete un contratto per una SIM di cellulare o un abbonamento per una rete fissa, il vostro nominativo sarà d'ora in poi archiviato e automaticamente conservato in un maxi database a cui potranno ...
Il reclamo la segnalazione e il ricorso presso il garante della privacy Se la la propria privacy non viene rispettata da terzi, ecco come effettuare il reclamo all'Autorità per la tutela dei dati personali. Quando si vedono lesi i propri diritti sulla privacy, è bene rivolgersi al soggetto che tratta i nostri dati, ovvero il titolare del trattamento, esponendo le proprie ragioni e avanzando le richieste. Qualora alla richiesta non sussegua un riscontro soddisfacente, è possibile presentare un reclamo, una segnalazione o un ricorso direttamente al Garante della privacy. Il reclamo al garante della privacy Con il reclamo al garante della privacy vengono esposte le proprie argomentazioni riguardo la presunta violazione di legge da parte del soggetto che detiene e gestisce i dati, il titolare del trattamento, con richiesta di intervento. Non vi sono particolari formalità da seguire, ma è bene essere precisi e specificare chiaramente i dati del titolare ...