Tassazione della quota di compenso dovuto dal lavoratore all’Arbitro chiamato a conciliare in un contenzioso con il datore di lavoro

La trattenuta deve essere coerente al caso in cui il lavoratore avesse direttamente pagato l'arbitro attingendo dalla propria busta paga netta


DOMANDA

Sono socio di una piccola società, abbiamo dovuto pagare un arbitro per una procedura di arbitrato e a procedimento concluso hanno stabilito che la somma poteva essere versata interamente dal datore (cioè noi), con diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la sua parte: quindi abbiamo pagato interamente l’arbitro, e ora dovremmo procedere a trattenere la parte dovuta dal lavoratore, direttamente in busta paga: l’arbitro, infatti, ha detto che c’era questa possibilità, cioè che pagasse tutto il datore e poi recuperasse la somma direttamente con trattenuta dallo stipendio. Ma dal punto di vista fiscale come va impostata questa “voce”? Deve essere tassata in qualche modo, o è esente?


RISPOSTA

E’ sufficiente immaginare che fosse stato possibile, per il lavoratore dipendente, pagare direttamente l’arbitro di tasca propria attingendo dalla retribuzione percepita: egli avrebbe pagato la parte a proprio carico dell’onorario spettante per l’Arbitro con un importo dello stipendio netto che indichiamo con X. Quindi, X è l’onere di propria competenza che il lavoratore deve versare all’Arbitro.
Dunque, il datore di lavoro deve trattenere un importo lordo L tale che – al netto degli oneri fiscali O, contributivi e previdenziali C, nonché assicurativi A – esso risulti pari ad X.
Detto S lo stipendio lordo effettivo spettante al lavoratore, nel mese in cui sarà effettuata la trattenuta da versare all’Arbitro, il suo stipendio lordo effettivo, ammonterà a S-L e su S-L andranno calcolati e detratti gli oneri di legge che il datore di lavoro è tenuto a versare all’Agenzia delle Entrate, all’INPS ed all’INAIL, in aggiunta a quelli O, C e A già calcolati sull’importo L.
Inutile aggiungere che, quanto meno, sull’importo complessivamente versato dal sostituto d’imposta all’Arbitro (parte di competenza del datore di lavoro e quota di competenza del lavoratore) va applicata la ritenuta d’acconto.


5 Giugno 2024 - Giorgio Valli


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