Sanzione amministrativa per Tarsu in seguito a mancata denuncia di fine occupazione – All’epoca, infatti, non risiedevo più nell’unità abitativa in riferimento alla quale è stata applicata la sanzione

Sanzione amministrativa per TARI/Tarsu in seguito a mancata denuncia di fine occupazione - All'epoca non risiedevo più nell'unità abitativa


DOMANDA

Mi è arrivato un preavviso di fermo amministrativo per una somma di 224,20 euro per tasse rifiuti 2012 e 2013: però in quei anni non ero più residente e il contratto d’affitto era scaduto in 2009. Il mio grosso errore è stato che non ho presentato la denuncia di cessazione.
L’anno scorso quando mi è arrivato la richiesta del pagamento per 2013 ho portato alla conoscenza a quelli da tributi che non ero più residente e mi è stato riconosciuto un ricalcolo. Adesso via PEC, ho mandato tutti documenti, come dice la legge, che dimostrano che non occupavo da 2009 l’appartamento, dalla Agenzia delle Entrate dove sta scritto la chiusura del contratto d’affitto, le bollette intestate al mio nome come residente in un altro comune dove avevo residenza e domicilio fiscale in quegli anni, e dalla Prefettura di Roma dove mi è stato riconosciuto il fatto che non abitavo al quel indirizzo.


Oggi mi risponde la agenzia Soget, quelli dal comune ancora dopo un mese non hanno risposto alla mia PEC, che non accolgono la mia richiesta di annullamento visto che non ho fatto la dichiarazione di cessazione in termini legali. Vorrei sapere in primis se è possibile per questa somma possono mettere fermo amministrativo su un automobile cointestata (l’altra persona non ha nessun debito con il comune) e la legge articolo 64, comma 4 del decreto legislativo del 1993 e Corte di Cassazione 2015, numero 4087 si possono applicare al mio caso?


RISPOSTA

Siamo ormai in una fase avanzata della procedura esecutiva nei suoi confronti: eccezioni nel merito della pretesa potevano essere opposte, anche in via giudiziale, al momento della notifica dell’accertamento e non adesso, quando l’accertamento stesso è da considerarsi definitivo e viene avviata dal Concessionario, la procedure di riscossione coattiva.
E’ quindi assolutamente superfluo citare una legge (peraltro senza indicare il numero, ma solo anno, articolo e comma) nonchè una pronuncia della Corte di cassazione, per sapere se possano, adesso, applicarsi al caso.
La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati, di cui al comma 2, articolo 86 del dpr 602/1973 è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva (appunto il preavviso di fermo) contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attività di impresa o della professione.
E’ evidente allora che il coobbligato, che ha avuto la sfortuna di diventare comproprietario di un veicolo con un debitore esattoriale, dovrà rassegnarsi a subire anch’egli i disagi derivanti dall’iscrizione di Fermo Amministrativo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).


30 Aprile 2020 - Paolo Rastelli


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