Mi riferisco a questo topic: se ho ben capito, decreto ingiuntivo 30 giorni per eventuale opposizione, più ulteriori 10 giorni per opposizione al precetto significa che possono passare circa 40 giorni almeno affinchè il creditore possa procedere con il blocco del conto o il pignoramento dello stipendio. Per capire meglio (scusate se insisto ma è molto importante) se io domani 9 marzo ricevo un decreto ingiuntivo, il 10 marzo non sarà mai possibile che possa già essere bloccato il conto? Cordiali saluti, e scusate ancora se risulto un pò insistente. Grazie ...
Banca notifica al proprio cliente decreto ingiuntivo per scoperto su conto corrente: qualora il debitore presenti l'opposizione all'atto, l'istituto di credito non solo deve produrre in causa gli estratti conto, ma dare anche prova di averli, di volta in volta, comunicati al cliente. Mettiamo il caso che un istituto di credito notifichi, al proprio cliente, un decreto ingiuntivo a causa di uno scoperto sul conto corrente. Qualora il debitore proponga opposizione davanti al tribunale, sollevando eccezioni per l'applicazione di tassi usurari, anatocismo bancario o conteggi non esatti, la banca, per poter vincere la causa, è tenuta a produrre i singoli estratti conto. Non solo: deve anche dimostrare di averli comunicati, di volta in volta, al correntista in modo di consentirgli di contestarli. La normativa vigente, infatti, prevede che il cliente abbia sempre sessanta giorni di tempo dalla ricezione dell'estratto conto inviatogli dalla banca per impugnare gli importi indicati. Questo, in ...
Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notifica del provvedimento, ma occorre anche la prova (il cui onere incombe sul debitore) che a causa del vizio di notifica egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove il creditore procedente intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva in relazione alla irregolarità della notifica al debitore, su di lui ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto ingiuntivo da parte del debitore che rende inammissibile l'opposizione. Se, da un lato, è vero che la nullità della notifica del provvedimento non determina la proponibilità dell'opposizione sine die, dall'altro è pur vero che il ...