Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) riservato agli occupabili (ex percettori del Reddito di Cittadinanza che non potranno fruire dell’Assegno di Inclusione) e agli occupabili (senza responsabilità genitoriali) appartenenti a nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione





Partecipando ai programmi formativi e a progetti socialmente utili, l'interessato riceve 375 euro per la loro durata e per massimo 12 mesi





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Percepisco il Reddito di Cittadinanza fin dalla sua istituzione nel 2019: ora ho saputo che il nuovo governo intende togliere questo importante beneficio a chi non ha disabili, minori o anziani (soggetti non occupabili) nel nucleo familiare. Per chi come me ha avuto la sfortuna di essere occupabile sento parlare di un non meglio definito Supporto per la Formazione e il lavoro. Potete spiegare che cosa si sono inventati per fregarci?

Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, è istituito, dal primo settembre 2023, il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.

Nelle misure di Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività (i cosiddetti Lavori Socialmente Utili – LSU).

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6 mila annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione (destinato a nuclei familiari con, disgiuntamente, minori, disabili oppure anziani con età superiore o uguale a 60 anni).

Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti maggiorenni dei nuclei che percepiscono l’Assegno di inclusione (AdI). Sono esclusi, naturalmente, i disabili, i minorenni, i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, coloro che risultano affetti da patologie oncologiche, nonché i componenti del nucleo percettore di AdI con responsabilità genitoriali. Questi ultimi, infatti, se non già occupati, frequentanti un regolare corso di studi, sono tenuti, comunque, all’obbligo di adesione e di partecipazione attiva a tutte le attività, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate.

Al massimo uno solo dei due componenti con responsabilità genitoriale può essere esonerato dall’obbligo di adesione e di partecipazione attiva a tutte le attività, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate se risulta oberato da carichi di cura valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza (per le definizioni di disabilità grave e/o di non autosufficienza vedasi allegato 3 del DPCM 159/2013).

L’interessato chiede all’INPS di accedere al Supporto per la formazione e il lavoro e il relativo percorso di attivazione viene attuato attraverso l’invio automatico ai servizi competenti per l’avvio al lavoro.
Nella richiesta, l’interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e ad autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. Ai soli fini di accesso al Supporto per la formazione e il lavoro , la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell’arco di diciotto mesi.

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere:
– un valore del reddito familiare ai fini ISEE inferiore a 6 mila euro;
– un valore del patrimonio immobiliare costituito dalla casa di abitazione, come definito ai fini IMU, non superiore a 150 mila euro (quindi senza franchigia o detrazione del mutuo residuo);
– un valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione, come definito ai fini ISEE, non superiore a 30 mila euro;
– un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6 mila, accresciuta di euro 2 mila per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10 mila;

Infine, nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta.

Non può accedere al Supporto per la formazione e il lavoro chi appartiene ad un nucleo familiare in cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

Il richiedente viene convocato presso il servizio per il lavoro competente, per la stipula del patto di servizio personalizzato dopo la sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Nel patto di servizio personalizzato, il beneficiario del Supporto per la formazione e il lavoro deve indicare, con idonea documentazione, di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Il patto di servizio personalizzato può prevedere l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).

A seguito della stipula del patto di servizio, attraverso il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) , l’interessato può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. L’interessato può autonomamente individuare progetti di formazione, rientranti nel novero degli specifici progetti di formazione appena indicati, ai quali essere ammesso e, in tal caso, deve darne immediata comunicazione attraverso il Sistema Informativo SIISL.

In caso di partecipazione ai programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per tutta la loro durata e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità, l’interessato riceve un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 375 euro. Il beneficio economico sarà erogato mediante bonifico mensile, da parte dell’INPS, attraverso la Carta di inclusione (CdI).

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14 Maggio 2023 · Genny Manfredi

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