Quando scatta l'obbligo di nomina di un amministratore di condominio [leggi tutto]
Abbiamo 4 unità immobiliari residenziali in una palazzina composta da due scale completamente indipendenti ma che hanno giardino e scivolo per raggiungere i garages in comune: la scala A è composta da 3 unità più un negozio con entrata indipendente non dalle scale. la nostra scala B è composta da 6 unità residenziali e un negozio. Non abbiamo mai costituito un condominio con amministratore. Vorrei chiedere se la legge ci obbliga a farlo? Se possiamo costituire due condomini, cioè uno per ogni scala? Con quante unità immobiliari la legge obbliga a costituire un condominio e sono inclusi i negozi? Cioè la nostra scala con 6 unità residenziali e un negozio è obbligata per legge ad avere un amministratore? Siamo obbligati a fare condominio con tutte e due le scale? ...
Bonus lavatrice 2022 [leggi tutto]
Nel corso del 2021 nella scala del condominio dove ho l'appartamento sono stati fatti e pagati con bonifico bancario lavori di manutenzione alle pareti della scala(scrostatura pareti ammalorate, ritinteggiatura delle stesse, tinteggiatura porte di piano dell'ascensore, tinteggiatura porte delle cantine presenti al piano terra). Tra un paio di mesi vorrei cambiare la lavatrice e vorrei fruire del bonus elettrodomestici pari al 50%. Ho letto che si può beneficiare di detto bonus solo in presenza di ristrutturazione dell'abitazione, anche se la ristrutturazione è avvenuta l'anno prima. I lavori di manutenzione sulla scala di cui sopra, i cui costi sono stati ripartiti in millesimi tra tutti noi della scala, possono essere considerati lavori inerenti il mio appartamento anche se su parti comuni? Cioè posso beneficiare del bonus elettrodomestici? ...
Comproprietà della scala condominiale [leggi tutto]
Negli edifici in condominio, le scale, con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, fra le parti di questo che, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni nella loro interezza, ed anche se poste concretamente a servizio soltanto di talune delle porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti alla collettività condominiale. In particolare, la circostanza che le rampe di scala, con il pianerottolo, integranti l'ultima parte della scala condominiale, siano poste fra l'ultimo piano dell'edificio e le relative soffitte sottotetto, appartenenti ad un unico proprietario, e servano principalmente a mettere in comunicazione le considerate porzioni dello stabile non è rilevante, avuto riguardo al dato che la scala è, in sé, una struttura essenziale del fabbricato e serve a tutti i condomini di questo come strumento indispensabile per l'esercizio del godimento della relativa copertura. La comproprietà di tutte le rampe di una scala condominiale non ...