Superbonus 110% – La circolare dell’Agenzia delle Entrate (AdE) sulla cessione dei crediti





L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'attesa circolare che tenta di rimettere in moto il meccanismo della cessione dei crediti





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In merito al Superbonus 110% e alla questione della cessione dei crediti, ho saputo che c’è stato un importante intervento, tramite circolare, dell’Agenzia delle Entrate.

Quali sono le novità?

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’attesa circolare sulle ultime novità che, con i decreti Aiuti e Aiuti bis, hanno provato a rimettere in moto il meccanismo incessato della cessione dei crediti: era l’ultimo tassello, invocato tanto dalle banche quanto dal mondo dell’edilizia, dopo che gli interventi normativi avevano riscritto le norme sulla solidarietà dei soggetti che acquistano i crediti, prevedendo asseverazioni anche per i lavori del passato, proprio con l’obbiettivo riavviare gli acquisti e la messa in circolazione dei vecchi crediti.

Prima delle novità odierne, il mondo dell’edilizia e i soggetti finanziari che sono entrati nelle operazioni di compravendita dei crediti fiscali maturati coi lavori, erano fermi alle indicazioni date dalle stesse Entrate il 23 giugno scorso.

Indicazioni molto restrittive, per le quali anche i i cessionari erano chiamati a restituire le somme non spettanti, se non avessero applicato sufficiente diligenza nelle operazioni di verifica.

Una posizione che ha contribuito in modo determinante a bloccare il mercato, depotenziando di fatto la possibilità data alle banche di cedere i crediti ai propri correntisti dotati di partita Iva (la famosa “quarta cessione”), per liberare i propri bilanci e costruire nuovi margini di manovra per acquistare nuovi crediti. Era stato d’altra parte lo stesso rapporto voluto dalla Commissione banche presieduta da Carla Ruocco a certificare che una capacità fiscale teorica di 81 miliardi (spalmati sull’arco di un quinquenni di godimento dei crediti) era andata quasi tutta assorbita, per 77 miliardi.

Per risolvere il problema, proprio con il decreto Aiuti-bis la responsabilità solidale è stata limitata ai soli casi di “dolo e colpa grave”, in modo da circoscrivere a casi limitati la responsabilità solidale. E ora, con le istruzioni dell’Agenzia, non dovrebbero più esserci alibi per una ripartenza del meccanismo.

La circolare 33/E, spiega l’Agenzia, fornisce oggi chiarimenti proprio sulla responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, “qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta”.

Nel testo si esemplificano i casi di dolo e colpa grave.

“Il dolo ricorre quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente”; la colpa grave ricorre “quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà della documentazione prodotta dal cedente (ad esempio, nel caso in cui l’asseverazione si riferisca a un immobile diverso da quello oggetto degli
interventi agevolati)”.

Perché la responsabilità di chi compra crediti sia limitata a questi casi-limite, è necessario che si acquisiscano anche ex post (“ora per allora”) il visto di conformità, le attestazioni e le asseverazioni prescritte.

Ora le Entrate dettagliano come opera questa esclusione di responsabilità: per il Superbonus “ab origine”, in quanto per questi lavori è sempre stata obbligatoria l’acquisizione della documentazione per poter applicare cessione del credito o sconto in fattura; per gli altri bonus edilizi, dall’introduzione dell’obbligo di visto di conformità, attestazioni e asseverazioni previsto dal comma 1-ter dell’articolo 121 del decreto Rilancio (in vigore dal 12 novembre 2021).

Per i bonus che erano stati introdotti prima della previsione di questi obblighi documentali, l’acquisizione “ora per allora” limita la responsabilità solidale in capo al cessionario del medesimo fornitore – nonché dei successivi cessionari in possesso della medesima documentazione richiesta dalla norma in questione – solo in caso di dolo o colpa grave.

La circolare dettaglia anche “una più specifica chiave di lettura degli indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale”.

Ad esempio, quando si tratta di valutare la coerenza tra capacità reddituali e importi dei lavori in ballo, l’Agenzia suggerisce che “rappresenta elemento volto a dimostrare una condotta diligente da parte dei cessionari dei crediti d’imposta l’acquisizione di copia dei bonifici o di altra documentazione idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione, da parte del committente, dei pagamenti relativi all’importo dei lavori rimasto a suo carico (nei casi in cui l’agevolazione non copra l’intero importo dei lavori) e sempreché i lavori siano stati effettivamente eseguiti”.

Oppure, quando si parla dell’indice di sproporzione tra entità dei lavori e valore degli immobili (un “alert” che sollecita una verifica più approfondita) la circolare dice che “gli organi di controllo dovranno verificare se il cessionario abbia acquisito maggiori informazioni e documenti, idonei a verificare l’effettiva esecuzione dei lavori per gli importi dichiarati e il dettaglio delle spese sostenute, unitamente alla relativa documentazione finanziaria e fiscale giustificativa”.

Sempre in tema di cessione dei crediti ai clienti professionali da parte delle banche (possibile anche senza che sia stato esaurito precedentemente il triplo passaggio di cessioni), la circolare ricorda “anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata antecedentemente al 1° maggio 2022 (diversamente da quanto previsto dall’abrogato articolo 57 del decreto Aiuti) è consentita alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

L’eventuale acquirente professionale non deve rifare l’istruttoria sul pacchetto di crediti, a condizione che “la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza”.

La circolare infine allarga la finestra temporale per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

Si può accedere alla “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.

La circolare – spiegano da ultimo le Entrate – contiene indicazioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. In particolare, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec.

Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio.

Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella pec dedicata”.

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7 Ottobre 2022 · Andrea Ricciardi

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