Il subentro nel contratto di telefonia intestato al defunto può essere interpretato come atto di accettazione tacita dell’eredità?

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Mia mamma è residente in un immobile di sua proprietà e aveva il telefono intestato a mio padre, purtroppo scomparso a dicembre: ora vorrei evitare l’accettazione tacita di eredità, ma TIM insiste perchè venga effettuato il subentro dal momento che il precedente intestatario è morto.

Procedo? Rischio qualcosa?

L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede: così dispone l’articolo 476 del codice civile.

Al momento, la giurisprudenza consolidata considera comportamenti che presuppongono accettazione tacita dell’eredità il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con denaro dell’eredità; il compimento di atti di disposizione di beni ereditari; la presentazione della domanda giudiziale di divisione ereditaria e le volture catastali dei beni appartenenti al de cuius.

Non presuppongono, invece, accettazione tacita dell’eredità la riscossione di canoni e/o diffide ed atti stragiudiziali compiuti dal chiamato (Cassazione sentenza 2663/1999).

Il contratto di subentro, può essere perfezionato fra un soggetto cedente ed uno subentrante per successione mortis causa, oppure in forma di patto fra vivi qualora cedente e subentrante siano conviventi ed appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Però, come è riportato nelle clausole dei contratti tipo, stipulati fra utente e società fornitrice di servizi di fonia ed accesso ad internet, nel caso di successione mortis causa, il subentrante si impegna ad assumere a proprio carico ogni onere relativo, accertato o da accertare, del cedente, al cui pagamento si rende obbligato a semplice presentazione di fattura.

Peraltro, per poter volturare i contratti di utenza di un familiare deceduto (voltura umana, con risparmio dei costi), il cliente volturante dovrebbe dichiarare di essere erede del precedente intestatario e pagare le bollette in sospeso, cioè adempiere ad una obbligazione del defunto (in pratica accettare tacitamente l’eredità).

Tale comportamento, anche quando l’eventuale debito residuo venisse saldato con denaro proprio del subentrante, connota, tuttavia, l’assunzione di un obbligo specifico dell’erede, che potrebbe essere interpretato come indicativo di una volontà di accettazione dell’eredità da parte del chiamato (all’eredità) che lo ponesse in essere.

Concludendo, qualora l’intenzione sia quella di rinunciare all’eredità, il suggerimento è di procedere con una voltura contrattuale, anche a costo di un aggravio di spesa e del disagio conseguente alla necessaria, temporanea, disattivazione della connessione in esercizio.

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20 Febbraio 2018 · Roberto Petrella

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