Mio marito è in procinto di accettare un’eredità con beneficio di inventario: essendoci documentati sul fatto che il suo patrimonio e quello del defunto non si confondono, volevamo un chiarimento in merito alla gestione dei rapporti giuridici del defunto, visto che mio marito vi subentrerebbe. Ad esempio, in caso di richieste di creditori o qualsiasi altra procedura relativa a diritti del defunto, fermo restando che questi potrebbero soddisfarsi solo sul patrimonio lasciato, mio marito dovrebbe comunque sobbarcarsi i relativi costi chiamiamoli di “gestione” giusto? Non so, avvocato per la gestione delle varie pratiche ecc.
L’articolo 511 del codice civile stabilisce che le spese relative ad ogni atto dipendente dall’accettazione con beneficio d’inventario sono a carico dell’eredità.
Quindi, sono a carico dell’eredità, anche le spese per l’amministrazione e la liquidazione del patrimonio ereditario e il compenso del notaio: tali spese vanno rimborsate all’erede prima di eseguire il pagamento dei creditori.
Tuttavia, all’erede non spetta alcun compenso per l’opera prestata in quanto agisce nel proprio interesse.
30 Maggio 2022 · Marzia Ciunfrini
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