Quando un condomino è danneggiato dalle opere di consolidamento dell'edificio condominiale
L'onere necessario alla produzione di un'utilità collettiva nell'interesse di tutti i condomini deve essere proporzionalmente distribuito tra di essi e non deve finire per gravare esclusivamente sul singolo condomino, la cui proprietà esclusiva sia risultata menomata a seguito e per effetto della realizzazione delle opere dirette a consolidare l'edificio condominiale pericolante. Infatti, in una situazione di coesistenza di due diritti - quello del condominio ad eseguire le opere, imposte dalla pubblica amministrazione, di consolidamento delle strutture portanti della proprietà comune, da una parte; e quello del singolo condomino a non vedersi menomato nel godimento del proprio diritto di proprietà esclusiva sulla unità immobiliare posta nello stesso edificio condominiale, dall'altra - l'obbligo di indennizzare il condomino danneggiato dall'esecuzione dell'opera costituisce la soluzione adottata dall'ordinamento giuridico per contemperare e comporre i due interessi in contrasto, nessuno dei quali appare interamente sacrificabile all'altro. Dalla coesistenza dei due diritti e dalla necessità di tutelarli ...
Una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee (potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato). Pertanto, non può essere chiesto ed emesso nei confronti del condomino uscente decreto ingiuntivo (con la clausola di immediata esecutività) per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la normativa vigente può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione dell'azione giudiziale. Ma di certo, la vendita dell'immobile non può estinguere un debito del cedente, debito che resta azionabile in sede di processo di cognizione, o di ingiunzione ordinaria di pagamento. In ogni caso, è comunque obbligato a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria dell'edificio il soggetto che riveste la qualifica di condomino al momento della delibera assembleare che abbia disposto l'esecuzione ...
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio (anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per ...