Sospensione Pignoramento

Non esiste l'istituto della sospensione del pignoramento, ma solo quello della conversione del pignoramento, in base al quale (articolo 495 c.












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Il mio quesito è questo: in data 30 settembre 2015 mi hanno notificato un atto di precetto, io non ho pagato ed il 22 dicembre è arrivato un funzionario Unep dicendomi che deve fare il pignoramento a meno che non mi metta d’accordo con l’avvocato del creditore!

Sento l’avvocato e mi dice di versare 1000 euro! Li ho versati ed ora lui mi ha detto che ha sospeso il pignoramento fino al 30 gennaio! Ma si puo’ fare tutto questo? Se questa volta non rispetto i patti possono pignorarmi dei beni? Io sapevo che bisognava proprio fare la notifica del pignoramento! Ed a me non hanno fatto firmare nulla!!! grazie mille!!

Non esiste l’istituto della sospensione del pignoramento, ma solo quello della conversione del pignoramento, in base al quale (articolo 495 c.p.c.) il debitore può procedere al pagamento dell’intero credito azionato ed ottenere l’estinzione del processo esecutivo e dell’obbligazione pecuniaria.

Lei ha semplicemente fornito al creditore un anticipo sulla somma portata dal precetto: in cambio l’avvocato (che, probabilmente, ha utilizzato l’anticipo come acconto per gli onorari a lui dovuti) ha differito il pignoramento di un mese.

Una volta notificato il precetto, restando il debitore inadempiente, il pignoramento presso il domicilio o la residenza del debitore è contestuale all’azione esecutiva e non necessita di preventive notifiche.

Se lei riteneva di aver concluso con l’avvocato una composizione a saldo stralcio del contenzioso, ha evidentemente commesso un errore di valutazione.

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19 Gennaio 2016 · Ornella De Bellis

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