Società Cooperativa arl – responsabilità patrimoniale di soci ed amministratori per debiti IVA

Responsabilità patrimoniale nelle società di persone, selezione - responsabilità patrimoniale dei soci e degli amministratori












Sono vice consigliere di una società cooperativa a responsabilità limitata, vorrei sapere se per i debiti contratti con l’agenzia delle entrate – Riscossione per omesso pagamento dell’IVA, posso rivalersi anche sui soci ed in questo caso sulla mia persona, essendo vice consigliere o se la responsabilità ricade esclusivamente sulla cooperativa ed eventualmente sul presidente della stessa.

Per quanto attiene le società di capitali, quindi anche per una società a responsabilità limitata, l’articolo 2495 del codice civile prevede che, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

In particolare, per quanto riguarda le imposte, l’articolo 36 del DPR 602/1973, stabilisce che i soci, i quali abbiano ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute nei limiti di quanto ricevuto, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile (articolo 2312, ndr). Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio od associato.

Insomma, per quanto riguarda le imposte e le società di capitali, i soci rispondono non solo fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma anche del valore dei beni loro conferiti dal liquidatore, o dall’amministratore, nel corso degli ultimi periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione della società.

Per le imposte, ancora l’articolo 36 del DPR 602/1973, stabilisce che gli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per i periodi anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

Sempre lo stesso articolo dispone che gli amministratori che nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione, abbiano assegnato ai soci beni di proprietà della società ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili rispondono in proprio dell’omesso pagamento delle imposte dovute. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza senza i conferimenti effettuati ai soci nonché senza le omissioni e gli occultamenti effettuati nelle scritture contabili.

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22 Novembre 2019 · Giorgio Valli