In tema di sinistro stradale e risarcimento danni, non si può sommare l'indennizzo corrisposto dall'Inail a quello convenuto dalla compagnia assicurativa con la polizza rc auto. Qualora l'Inail, a seguito di sinistro stradale, abbia provveduto a liquidare al danneggiato una rendita capitalizzata, le somme corrisposte dall'ente previdenziale devono essere detratte in base al principio indennitario dall'importo del risarcimento dovuto allo stesso titolo al danneggiato da parte del responsabile. Questo, riassunto brevemente, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 25733/14. Da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, qualora l'Inail, a seguito di sinistro stradale, abbia provveduto a liquidare al danneggiato un indennizzo, le somme corrisposte devono essere detratte dall'importo del risarcimento danni, dovuto al danneggiato, da parte dell'assicurazione del responsabile. Ciò poiché, a parere degli Ermellini, il valore capitale della rendita dell'Inail corrisponde a valore patrimoniale già risarcito, non ulteriormente computabile, onde evitare duplicazione di risarcimento sia in favore del ...
Per l'inadempimento dell'assicuratore della responsabilità civile auto nell'obbligo di liquidare sollecitamente il danno patito dal terzo danneggiato, occorre distinguere tre ipotesi. La prima eventualità é che, nonostante il ritardato adempimento, il massimale resti capiente. In tal caso, ovviamente, si applicheranno le regole sulla mora nelle obbligazioni di valore, e l'assicuratore potrà andare incontro unicamente alle sanzioni amministrative di legge (articolo 315 codice delle assicurazioni). In particolare: in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento; in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento; in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento; in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento; in caso di ritardo oltre i centoventi giorni, con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro ...