Responsabilità civile auto – Quando l’assicuratore ritarda a liquidare il danno patito dal terzo danneggiato

Per l'inadempimento dell’assicuratore della responsabilità civile auto nell'obbligo di liquidare sollecitamente il danno patito dal terzo danneggiato, occorre distinguere tre ipotesi.

La prima eventualità é che, nonostante il ritardato adempimento, il massimale resti capiente.

In tal caso, ovviamente, si applicheranno le regole sulla mora nelle obbligazioni di valore, e l’assicuratore potrà andare incontro unicamente alle sanzioni amministrative di legge (articolo 315 codice delle assicurazioni).

In particolare:

  1. in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
  2. in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
  3. in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
  4. in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento;
  5. in caso di ritardo oltre i centoventi giorni, con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.

La seconda eventualità é che il massimale, capiente all'epoca dell’illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento.

Questo, vuoi per effetto del deprezzamento del denaro, vuoi per effetto della variazione dei criteri di liquidazione del danno.

In tal caso l’assicurato, se l’assicuratore avesse tempestivamente indennizzato il terzo, nulla avrebbe dovuto sborsare di tasca propria, e sarebbe rimasto indenne dalle conseguenze civili del proprio illecito.

Di conseguenza, nel caso di ritardato adempimento da parte dell'assicuratore nella liquidazione del danno al terzo danneggiato, l'assicurato potrà pretendere il risarcimento integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale, in quanto l'assicuratore dovrà in tale ipotesi risarcire non il fatto dell’assicurato (per il quale vige il limite del massimale), ma il fatto proprio, e cioé il pregiudizio patito dall'assicurato e derivato dal colposo ritardo nell'adempimento.

La terza eventualità è che il massimale già all'epoca del sinistro fosse incapiente.

In tal caso, quand'anche l’assicuratore avesse tempestivamente pagato l’indennizzo, l’assicurato non avrebbe mai potuto ottenere una copertura integrale da parte dell’assicuratore. In tale evenienza, se l’assicuratore ritarda l'adempimento nei confronti del terzo danneggiato, egli sarà tenuto a pagare all'assicurato gli interessi legali, sul massimale.

Va precisato, tuttavia, che, costituendo il debito dell’assicuratore una obbligazione di valuta, non è possibile cumulare la rivalutazione del massimale e gli interessi, ma delle due l’una: o l'assicurato dimostra di avere patito un maggior danno, cioè un pregiudizio causato dal ritardo nell'adempimento non assorbito dagli interessi legali, ed allora avrà diritto al risarcimento di quest’ultimo; ovvero nulla dimostra a tal riguardo, ed allora gli spetteranno i soli interessi legali.

Si tratta dei principi legali sanciti dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 10221/2017.

29 Maggio 2017 · Giuseppe Pennuto


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