Pignoramento e separazione dei beni successiva al momento in cui sorge il credito nei confronti del coniuge debitore

Inutile modificare il regime patrimoniale dei coniugi se il coniuge debitore al momento in cui viene accertata la debenza, si trovava in comunione dei beni












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In data 10 gennaio 2024 un decreto ingiuntivo che pende nei miei confronti diventerà esecutivo: in data 21/12/2023 per proteggere gli interessi di mia moglie siamo andati dal notaio ed abbiamo fatto la separazione dei beni. Ora le proprietà di mia moglie (conto corrente e macchina in cui non compaio minimamente) sono al sicuro?

Quando si chiede un prestito, prima di concederlo, il creditore, si presume, effettui un’indagine patrimoniale: quando il richiedente è coniugato, una dei documenti che il creditore consulta è il certificato di matrimonio, ove viene indicato il regime patrimoniale adottato dalla coppia che, per default, è il regime di comunione dei beni.

Pertanto, se al momento della richiesta del prestito successivamente non rimborsato o al momento in cui viene pronunciata la sentenza che attesta l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, il debitore inadempiente risultava coniugato in regime di comunione dei beni, a nulla serve modificare il regime patrimoniale adottato dai coniugi da comunione dei beni a separazione dei beni.

Il creditore, anche se il regime patrimoniale adottato dopo l’attestazione di debenza risulta essere quello di separazione dei beni, potrà sempre esercitare azione esecutiva sul 50% dei beni del coniuge non debitore, qualora i beni del coniuge debitore risultassero non sufficienti a soddisfare il credito azionato.

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4 Gennaio 2024 · Ludmilla Karadzic

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