Decreto ingiuntivo basato su titolo esecutivo costituito da sentenza favorevole al creditore » Sull’importo che il giudice stabilisce dovuto dal debitore quali imposte deve pagare il creditore?

I decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all'imposta di registro (il 3% sull'importo ingiunto).












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Pongo il seguente quesito: L’Agenzia delle Entrate mi chiede il 6% della somma che non ho incassato e che quasi sicuramente non incasserò con decreto ingiuntivo. E’ una legge dichiaratamente iniqua. Vi chiedo se si può presentare ricorso. I riferimenti di Legge citati: ART. 22, ART. 9 TARIFFA P.I DPR 131/86 Riconoscimento di Debito REG. 3%; ART 8 LETT B TARIFFA P.I DPR 131/86 Condanna REG 3%.

Antefatto: nel corso di un decennio ho prestato del denaro ad un amico, il quale si trovava in difficoltà economiche. Non vedendomi restituita la somma prestata ho consultato un avvocato. Il Tribunale presso cui è stata iscritta la causa ha condannato il debitore a pagare la somma prestata. Il debitore non paga perché risulta nullatenente.

I decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all’imposta di registro (il 3% sull’importo ingiunto). Anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Così dispone l’articolo 37 del DPR 131/1986. Inoltre l’articolo 22 del medesimo DPR stabilisce che se in un una sentenza sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

In pratica, l’Agenzia delle Entrate non le chiede un’imposta sulle somme che difficilmente (o mai) riuscirà a recuperare, ma semplicemente l’imposta di registro dovuta (3%, per complessivi 6%) su ciascuno dei due atti:
– l’atto di formalizzazione del contratto di prestito (verbale o scritto) perfezionato con l’amico debitore inadempiente (che a suo tempo avrebbe dovuto essere registrato) sul quale si basa la sentenza che le riconosce l’importo a credito;
– la richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti dell’amico debitore inadempiente, per l’importo basato sulla sentenza.

Avrebbe forse potuto risparmiare almeno il 3% di imposta di registro riconducibile al decreto ingiuntivo se si fosse preliminarmente informata sulla capacità reddituale e patrimoniale dell’amico debitore inadempiente: i professionisti del recupero crediti si accertando delle condizioni economico patrimoniali del debitore prime di ricorrere al giudice per decreto ingiuntivo. Altrimenti ci guadagnano solo lo Stato e l’avvocato del creditore procedente.

Non credo sussistano valide motivazioni per poter contestare, con un minimo margine di successo, la pretesa formulata dall’Agenzia delle Entrate.

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15 Giugno 2021 · Marzia Ciunfrini

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