Segnalazione sofferenza per crediti passati a perdita e successivi accordi a saldo stralcio












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A causa di una serie di problemi si sono accumulati debiti dell’attività e personali, tra mutui, leasing e prestiti personali: piano piano sto cercando di venirne fuori, ma non fai in tempo a risolvere una cosa che ti segnalano per un’altra. Una volta vi ho scritto perché una banca continuava a segnalarmi per quasi sette anni in Crif una rimanenza di uno scoperto, e grazie al vostro consiglio almeno dalla Crif dovrebbe essere stata eliminata la segnalazione.

Volevo fare due domande riguardo alla segnalazione in Centrale Rischi Bankitalia, perché ho fatto l’accesso ai dati e ho visto alcune cose che non mi sembrano corrette.

La prima è una segnalazione a sofferenza di un Leasing fatto per un distributore automatico, ho fatto un Saldo e Stralcio e ho visto che a marzo 2019 la UBI Leasing ha segnalato da Sofferenza a SOFFERENZE – CREDITI PASSATI A PERDITA per un importo di 4369,00, prima segnalava 18.000 e passa euro. È corretto, non dovrebbe essere a zero? La segnalazione è visibile dal 3 maggio 2019, quanto rimarrà visibile?

La seconda domanda è questa: se la segnalazione mensile è Sofferenza e passa a SOFFERENZE – CREDITI PASSATI A PERDITA, non dovrebbero più essere segnalata mensilmente? e per quanto tempo è visibile agli intermediari e chi può accedere a quello che chiamano storico?

Mi spiego meglio, Banca IFIS ha comprato un credito e dovrò fare una transazione, prima mi segnalava sofferenza, poi ha iniziato a segnalare ogni mese come SOFFERENZE – CREDITI PASSATI A PERDITA, lo può fare? Una volta passata a perdita non dovrebbe segnalare più.

Il problema è che Banca IFIS e UBI Banca sono banche vere e proprie (soggette a vigilanza da parte della Banca d’Italia e quindi intermediari obbligatoriamente partecipanti alla Centrale Rischi gestita dalla stessa Banca d’Italia) e per tale motivo tenute ad aggiornare nella Centrale rischi CR la (pregressa) posizione debitoria del soggetto censito. Si presentano situazioni diverse per quanto riguarda le segnalazioni in centrali rischi pubbliche e private rispetto a quelle che si verificano quando la cessionaria è una semplice società di recupero crediti non sottoposta a vigilanza da parte della Banca d’Italia e/o non aderente (volontariamente) a centrali rischi private (come CRIF, Experian,Cerved, Assilea e CTC).

Solo per i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati (CRIF, Assilea, CTC, Experian) quando non è stato rimborsato il creditore che ha erogato il prestito (morosità e sofferenze non sanate), la posizione rimane visibile fino a 36 mesi dalla data di scadenza del contratto di prestito o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento dei dati (avvenuto a seguito di successivi accordi a saldo stralcio con l’originario creditore).

Quando interviene una cessione del credito non rimborsato al creditore che lo ha erogato – e le cessionarie nuove creditrici (come Banca IFIS e UBI Banca) sono obbligate alla segnalazione in CR dalla normativa vigente – la posizione rimane visibile fino a 36 mesi dalla data in cui è stata inserita la segnalazione in seguito a cessione del credito o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento dei dati (avvenuto a seguito, ad esempio, di successivi accordi a saldo stralcio con il cessionario).

Alla luce delle numerose istanze (reclami, richieste di parere e ricorsi) pervenute nel tempo, l’Autorità per la protezione dei dati personali ha inteso fornire, chiarimenti e indicazioni di carattere generale sulla questione della permanenza della posizione censita in una centrale rischi pubblica o privata. In particolare, in ossequio ai principi generali stabiliti in materia di trattamento dei dati personali, l’Autorità ha ritenuto precisare che il termine massimo di conservazione dei dati relativi a inadempimenti non possa comunque mai superare i cinque anni dalla data di inserimento della segnalazione, anche a fronte di successivi aggiornamenti. Ma ciò vale solo per i SIC privati (nella fattispecie per la segnalazione in CRIF).

Quindi, nella fattispecie, la posizione censita in CRIF dovrebbe restare visibile per tre anni a partire dalla data di inserimento e, comunque, non oltre cinque anni.

Per quanto riguarda l’accordo a saldo stralcio intervenuto con UBI Leasing, l’importo non nullo indicato nella posizione censita in CR Bankitalia attiene, molto probabilmente (visto che non vengono fornite ulteriori dettagliate indicazioni in merito) al debito residuo che non è stato rinunciato.

L’articolo 1236 del codice civile dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito estingue l’obbligazione. In pratica, il creditore può dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato”.

Quando nell’accordo transattivo a saldo stralcio non è esplicitamente prevista la rinuncia del creditore al debito residuo ai sensi dell’articolo 1236 del codice civile, nella centrale rischi resta indicata la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore.

Per finire, in riferimento alle ulteriori perplessità evidenziate nel quesito, va aggiunto che la CR Bankitalia raccoglie ogni mese (per legge) le informazioni da tutti gli intermediari tenuti a partecipare e la cadenza mensile non inficia la decorrenza di permanenza triennale dall’ultimo modifica intervenuta sulla segnalazione.

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19 Luglio 2019 · Ornella De Bellis

Se non ho capito male, Banca Ifis e Ubi Leasing essendo soggette a vigilanza da parte della Banca d’Italia e quindi intermediari obbligatoriamente partecipanti alla Centrale Rischi gestita dalla stessa Banca d’Italia, devono segnalare mensilmente le posizioni dei loro crediti, ma passati 36 mesi dalla prima segnalazione, la posizione anche se continua a essere segnalata mensilmente, non sarà più visibile agli intermediari partecipanti?

Perfetto: è proprio così: una volta decorsi i tre anni canonici dall’ultimo aggiornamento (indipendentemente dalla frequenza mensile di trasmissione del dato aggiornato), la posizione non sarà più visibile ai partecipanti.

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19 Luglio 2019 · Simone di Saintjust

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