Segnalazione in CRIF per ritardo nel pagamento di una rata di rimborso del prestito?












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A dicembre 2017 mi sono accorta di essere stata segnalata in CRIF dalla finanziaria creditrice per un ritardo nel pagamento della rata mensile relativa ad un finanziamento, poi estinto a marzo. Ho scritto alla società erogatrice del prestito reclamando la cancellazione in quanto non mi è stata mai notificato niente né con raccomandata né con posta ordinaria. Non mi ha mai risposto. Allora mi sono rivolta ad un’agenzia di Roma che sbandiera in internet la cancellazione garantita.Infatti mi hanno derubato di 500 euro e dopo 2 mesi mi hanno inviato una mail sintetica in cui venivo informata la mia richiesta era stata respinta. Dopo numerose telefonate a vuoto finalmente contatto l’emerita agenzia e il titolare abbastanza seccato mi informa che spesso capita che quella società respinga le richieste di cancellazione. Pertanto se avessi voluto avrei dovuto inoltrare il ricorso all’arbitro bancario per la modica cifra di 200 euro. Li ho minacciati di denuncia per truffa. Mi sono recata infatti dai carabinieri,i quali (non avevo dubbi) mi hanno letteralmente riso in faccia. Non ho fatto la denuncia. Oltre il danno la beffa. Sono delusa e arrabbiata. Non so cosa fare.

L’esperienza maturata rispondendo alle domande nel forum, ci ha portato spesso a leggere il seguente mantra: salto una rata, ma fra due mesi rientro in carreggiata pagando puntualmente la rata saltata. In questo modo, ho ritardato il versamento di una sola rata.

Purtroppo, non funziona così e cercheremo di spiegarlo ricorrendo al solito esempio. Mettiamo per ipotesi che io salti la rata di marzo. Successivamente pago puntualmente quella di aprile e, quindi, a maggio, verso alla banca la rata del mese corrente e quella di marzo. Sono convinto di aver ritardato il pagamento di una sola rata (a marzo): invece ho accusato ritardo per ben due rate (nello spazio di soli tre mesi).

Infatti, la rata corrisposta ad aprile viene contabilizzata a copertura della rata saltata a marzo: poichè costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza, ad aprile sono alla prima rata di ritardo e pure con la rata di aprile scoperta. A maggio la rata doppia (quella che credevo andasse a coprire il buco di marzo) viene dirottata, invece, a coprire la rata rimasta scoperta ad aprile (che pensavo, sbagliando, fosse stata corrisposta per tempo), sempre inanellando un ritardo di almeno 30 giorni. E, a questo punto, a maggio, ho maturato ben due ritardi, in un solo trimestre.

Il creditore che registra due ritardi nel pagamento delle rate ha il diritto, legittimo, di segnalare il debitore alla centrale rischi privata (CRIF, Experian-Cerved, CTC) a cui aderisce. E, nessuno può ottenere la cancellazione di questa segnalazione: che verrà automaticamente oscurata solo appena decorsi 24 mesi dalla data in cui è stato accumulato il doppio ritardo; nè il creditore può essere indotto, da una qualsiasi agenzia debiti, ad ammettere di aver inoltrato alla centrale rischi una segnalazione errata (anche perchè le segnalazioni partono in automatico dal computer, non appena l’addetti registra il pagamento della rata e la data in cui il pagamento è stato effettuato).

Possiamo poi aggiungere, a proposito della presunta mancata comunicazione di preavviso di segnalazione (sempre ammesso che la notifica della raccomandata A/R non sia stata perfezionata per compiuta giacenza in occasione di una temporanea irreperibilità del destinatario) che, recentemente, giurisprudenza consolidata, decisioni arbitrali (ABF) e provvedimenti interpretativi del garante per la tutela dei dati personali hanno concordemente stabilito che il preavviso di segnalazione in CRIF va spedito al debitore inadempiente (o al legale rappresentante dell’azienda) con raccomandata AR e non per posta ordinaria, giusto perchè si deve dar modo al destinatario di rimediare per tempo con l’adempimento richiesto ed evitare, così, la successiva segnalazione.

Ora, è evidente che il preavviso utile a consentire un eventuale rimedio ha senso solo in caso di sconfinamento dal fido concesso al correntista o di prima richiesta al garante per la copertura dell’esposizione del debitore principale. Ma, nel momento in cui, ad aprile, il debitore non salda la rata scoperta di marzo, limitandosi a versare quella (che crede corrente) di aprile ed attende maggio per tappare il buco apertosi a marzo, è chiaro che egli ha maturato, in modo irreversibile, il requisito di legge per finire segnalato in una centrale rischi privata. E non può più porre alcun rimedio ad un tale evento, anche qualora avesse ricevuto il preavviso.

Insomma, la comunicazione di preavviso, inviata per posta ordinaria o raccomandata A/R, diventa assolutamente ridondante e resta in piedi solo la questione formale. Ma è da tempo, ormai, che la giurisprudenza ha deciso di non consentire vantaggi a chi eccepisce vizi solo formali e non anche sostanziali.

Veniamo, adesso, alla conclamata scorrettezza delle agenzie debiti: promettono la cancellazione, ma poiché implicitamente non può aversi cancellazione se la segnalazione è legittima – e sappiamo che la legge non ammette ignoranza – chi si avvale del loro supporto dichiara, implicitamente, di essere vittima di un errore (se così non fosse sarebbe come corrispondere un compenso a qualcuno perché metta in atto una pratica illegale).

Poi, è solo una richiesta sicuramente esosa e scorretta, certamente ingannevole, ma non sanzionabile penalmente, quella di consigliare il cliente di adire l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per la modica cifra di 200 euro, per un ricorso che sarebbe stato quasi sicuramente respinto e che comunque costa solo 20 euro (restituibili in caso di accoglimento), può essere avviato online con una breve descrizione del problema lamentato e non necessita di alcun supporto legale.

Per finire, dovrebbe ringraziare i carabinieri che le hanno riso in faccia: una denuncia per truffa non è cosa da poco (per denunciare qualcuno per truffa è opportuno farsi assistere da un avvocato di fiducia che valuti attentamente se ne sussistano i presupposti); bisogna pesare ogni parola riportata all’Autorità giudiziaria con il bilancino del farmacista, altrimenti si corre il rischio di incorrere in un processo penale per diffamazione, con risarcimento danni a favore del denunciato. Sarebbe stata questa la vera beffa. Insomma, rivolgersi ad un’agenzia debiti per cancellare una segnalazione che si dovrebbe sapere essere incancellabile, sottoscrivere un contratto di cui non si legge quasi mai il contenuto e che, naturalmente, assicura il supporto per il raggiungimento del target enunciato dal cliente e mai garantisce il raggiungimento di quell’obiettivo, non è come vendere le pietre miracolose ad acquirenti creduloni.

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3 Novembre 2018 · Ludmilla Karadzic

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