Sblocco conto corrente pignorato e accordo a saldo stralcio per estinguere il pignoramento dello stipendio

Conviene recepire nell'accordo in via di definizione la dichiarazione di rinuncia alla differenza fra importo azionato e importo versato a stralcio












Tra pochi giorni stralcerò saldando interamente il residuo di un pignoramento presso terzi che dura da quasi 2 anni sulla mia busta paga: inoltre a seguito del pignoramento hanno bloccato anche il mio vecchio conto corrente bancario. Al momento dello stralcio verrà sbloccato? Dovrò fare io qualche comunicazione o sarà automatico? Ci sono delle tempistiche prestabilite? Grazie

Se il creditore che ha pignorato il conto corrente è il medesimo con cui è stato raggiunto l’accordo transattivo a saldo stralcio per il rimborso del credito azionato tramite trattenuta mensile stipendiale, allora dovrà essere lo stesso creditore a estinguere il pignoramento dello stipendio e quello del conto corrente. Si suggerisce di verificare dettagliatamente per quale credito, fra quelli rimasti inadempiuti, agisce il creditore con cui si sta trattando lo stralcio. Se non c’è coincidenza fra il credito su cui è stato basato il pignoramento dello stipendio e quello (eventualmente diverso dal primo) azionato tramite pignoramento del conto corrente, si rischia che il secondo creditore si sostituisca al primo nel pignoramento dello stipendio (specie nell’ipotesi in cui il pignoramento del conto corrente non soddisfi il credito azionato), per cui alla fine il debitore ha saldato il primo debito ma continuerà a subire la trattenuta stipendiale.

Le tempistiche per lo sblocco del conto corrente e l’estinzione del pignoramento dipendono dalla determinazione del creditore e dai carichi di lavoro del Tribunale: i tempi non sono quindi quantificabili.

In ogni caso, se verrà concordato uno sconto sul debito residuo, allo scopo di evitare “scherzi cinesi” sempre possibili ad opera del creditore con cui è stato raggiunto l’accordo fra le parti, è sempre meglio recepire nella liberatoria, la dichiarazione esplicita, fatta dal creditore, di remissione del debito ex articolo 1236 del codice civile (debito rinunciato). Altrimenti, si rischia sempre che il creditore possa poi agire esecutivamente per la differenza fra il credito azionato prima dell’accordo e l’importo scontato con il quale è stata effettivamente chiusa la transazione.

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5 Aprile 2024 · Ludmilla Karadzic