Salvare la prima ed unica casa del debitore esattoriale da Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER) al momento della successione ereditaria

Il chiamato potrebbe accettare l’eredità con il beneficio di inventario se il valore dell’immobile è superiore all’entità del debito genitoriale












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Ho molti debiti con l’Agenzia delle Entrate, ma la prima casa é per ora salva, in quanto impignorabile: esiste una soluzione per fare si che alla mia dipartita in quella casa vi abiti mio figlio (ovviamente e per l’ammontare dei debiti, dovrà rinunciare all’eredità).

Preciso che mio figlio é ora minorenne e che sulla casa non ci sono ancora ipoteche. Posso donare la casa a mio figlio? Posso disporre, per testamento o per atto notarile il diritto di usufrutto o di abitazione e favore di mio figlio?

Purtroppo non esistono soluzioni che consentano di salvare capra e cavoli: o suo figlio rinuncia all’eredità (in questo caso la casa potrà essere venduta all’asta ed espropriata) oppure accetta l’eredità (dopo aver valutato l’entità dei debiti e il valore dell’immobile) e vi prende la residenza, ma in questo caso rischierebbe il pignoramento dello stipendio o del conto corrente.

Potrebbe anche accettare l’eredità con il beneficio di inventario se il valore dell’immobile è superiore all’entità del debito genitoriale: ma, anche in questa ipotesi, anche stabilendo la residenza nell’immobile di proprietà, rischierebbe poi procedure di riscossione esattoriale alternative all’espropriazione ed alla vendita all’asta del bene.

Strano che sulla casa non sia stata iscritta ipoteca legale dal concessionario: volendo rischiare l’azzardo, l’immobile potrebbe essere alienato ad un terzo, non parente o affine, con passaggio di denaro tracciabile, a prezzo di mercato. Bisogna essere tuttavia consapevoli che si rischia l’azione revocatoria dell’atto di compravendita, ex articolo 2901 del codice civile, promossa dal concessionario entro cinque anni dalla data del rogito notarile. Azione revocatoria molto complicata e difficile da portare a termine con successo se il terzo compratore elegge la casa alienata dal debitore esattoriale ad abitazione principale (ovvero a residenza propria o dei propri familiari).

Sconsigliamo di donare la casa al figlio minorenne (opzione apparentemente più semplice) perché in base all’articolo 2929 bis (introdotto dal governo Renzi) il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito (cioè effettuato per donazione, ndr) successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia (cioè la revoca dell’atto di donazione, ndr), se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto (di donazione, ndr) è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole, interviene nell’esecuzione da altri promossa. In altre parole, con la donazione il creditore non deve nemmeno agire con azione revocatoria e può pignorare ed espropriare direttamente l’immobile.

Può perfezionare quando vuole un atto notarile che disponga a favore di suo figlio diritto di abitazione o usufrutto, tuttavia nella consapevolezza che con la eventuale procedura di pignoramento ed espropriazione dell’immobile avviata dal concessionario della riscossione dopo la rinuncia del chiamato all’eredità, un atto di concessione dell’usufrutto o del diritto di abitazione disposto dal debitore esecutato diviene inefficace (sempre ai sensi dell’articolo 2929 bis del codice civile).

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10 Agosto 2021 · Paolo Rastelli

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