Rottamazione cartelle esattoriali bis di Ader – Come funziona?


Condono sanatoria rottamazione definizione agevolata delle cartelle esattoriali





Ho delle cartelle esattoriali per multe mai pagate, e per le quali non ho mai richiesto ne rateizzazione ne definizione agevolata, risalenti al periodo dal 2003 al 2005.

Ho sentito dire che grazie a una nuova legge ora è possibile richiedere la definizione agevolata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione anche per queste cartelle.

Come funziona?

La Legge 172/2017, stabilisce che rientrano nell’ambito applicativo della rottamazione bis delle cartelle esattoriali anche i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.

Chi intende aderire alla nuova rottamazione pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Per aderire alla Definizione agevolata è possibile presentare la domanda di adesione compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online.

In alternativa al form online, è possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata 2000/17 entro il 15 maggio 2018 alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità.

La domanda deve essere inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata (pec) presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.

Nel caso di domanda di adesione, come nel suo caso, per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018.

In caso di accoglimento della domanda la Comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.

In caso di diniego della domanda la Comunicazione conterrà le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:

  • l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
  • il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

12 Dicembre 2017 · Andrea Ricciardi


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