Pignoramento dello stipendio già gravato da cessione volontaria del quinto e da prestito delegato









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Avendo in corso una cessione e una delega nello stipendio, sono dipendente della pubblica amministrazione, hanno proceduto ad una ritenuta obbligatoria, riducendo tra l’altro la rata della delega per non superare la metà dello stipendio. Vorrei sapere se ciò è legalmente fattibile.

In assenza di informazioni più precise che spieghino se la ritenuta obbligatoria è stata effettuata per disposizioni di legge (adempimento verso creditori alimentari) o per azione esecutiva promossa da creditore ordinario ed esattoriale (pignoramento dello stipendio), possiamo affermare che, in generale, lo stipendio decurtato residuo percepito dal dipendente (al lordo della rata per prestito delega) non può risultare inferiore alla metà delle spettanze al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo delle trattenute operate, delle cessioni volontarie e della rata per prestito delega.

STOPPISH

27 Aprile 2019 · Ornella De Bellis

Non sto pagando una finanziaria ed il mio stipendio ha una cessione del quinto ed una delega di pagamento. Sono un Dipendente Statale cmq possono pignorarmi 1/5 dello stipendio.

Possono pignorarle il 20% dello stipendio nonostante il prestito delega (doppio quinto) che equivale ad un prestito qualsiasi ottenuto da una banca o una finanziaria, a nulla essendo rilevante che il pagamento delle rate è delegato al datore di lavoro.

La legge, infatti, pone come unica limitazione al pignoramento che la somma della quota pignorata e quella ceduta (un quinto) non superi la metà dello stipendio. E, nella fattispecie, tale somma raggiunge il 40% della busta paga.

Tuttavia, deve essere comunque garantito al dipendente debitore di percepire uno stipendio non inferiore al 50% di quanto gli spetterebbe al netto di oneri fiscali e previdenziali e al lordo di prelievi per pignoramento e cessione del quinto.

Ragion per cui il datore di lavoro che ha concesso il prestito delega, assumendo a proprio carico la responsabilità di rimborsare il creditore, dovrà limitare al 10% la trattenuta in busta paga per servire il prestito delega e rifondere personalmente, fin quando si formerà capienza (vale a dire fino ad estinzione del pignoramento o della cessione del quinto) il 10% da versare al creditore che poi recupererà, naturalmente dal dipendente debitore.

Tuttavia, fino alla completa soddisfazione del creditore procedente al pignoramento e di quello cessionario del quinto, il dipendente debitore esecutato dovrà percepire il 50% di quanto gli spetterebbe al netto di oneri fiscali e previdenziali e al lordo di prelievi per pignoramento e cessione del quinto ed il datore di lavoro dovrà pagare metà della rata finalizzata a rimborsare il prestito delega (che recupererà dalla busta paga del dipendente debitore esecutato appena sarà possibile).

STOPPISH

29 Aprile 2019 · Chiara Nicolai

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