L'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spetta al conduttore per il solo fatto che il locatore abbia assunto l'iniziativa di non proseguire la locazione e che l'intervenuta disdetta inviata dal locatore è idonea a far sorgere, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento. Risulta del tutto irrilevante la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta o al recesso, abbia cessato di svolgere la sua attività, ancorché prima della cessazione del rapporto, o che, a seguito della comunicazione del locatore di non voler proseguire la locazione, egli abbia trasferito altrove la propria attività. Così i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 18812/15. ...
All'atto della cessazione del rapporto di locazione non abitativa, in relazione alla quale il conduttore abbia diritto alla corresponsione dell'indennità per perdita dell'avviamento commerciale, permangono a carico delle parti reciproci obblighi di natura contrattuale. Permane, infatti, l'obbligo di restituzione dell'immobile gravante sul conduttore e quello di versamento dell'indennità per perdita dell'avviamento commerciale a carico del locatore, che si caratterizzano per la loro reciproca inesigibilità in difetto del contemporaneo adempimento ad opera della controparte. Entrambi i rifiuti ad adempiere trovano titolo giustificativo nella legge: pertanto, non può essere riconosciuto al locatore il risarcimento del danno da ritardo nella restituzione dell'immobile, qualora questo sia giustificato dal mancato pagamento dell'indennità per la perdita di avviamento commerciale subita dal conduttore. Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 12018/2017. ...
Vendita immobile uso abitativo senza prelazione al conduttore [leggi tutto]
Sono al quinto rinnovo del contratto di locazione stipulato circa 20 anni fa: al decesso dei locatori sono subentrati gli eredi che, però, avendo già i loro immobili di proprietà, intendono vendere quello in mia conduzione. Il mio contratto di locazione scade tra tre anni. Sentendo voci in giro sembra che innanzitutto non ho diritto di prelazione e, tra l'altro, l'acquirente potrebbe subito esercitare un diritto di recesso del contratto di locazione per liberare l'immobile dall'inquilino, senza aspettare la scadenza del contratto. In tutta sincerità è un fatto che mi coglie alla sprovvista tenuto anche conto delle attuali difficolta a trovare un altro appartamento. Cosa può essere previsto per casi come questi? ...