L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spetta al conduttore anche se dopo la disdetta ha trasferito altrove la propria attività
L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spetta al conduttore per il solo fatto che il locatore abbia assunto l’iniziativa di non proseguire la locazione e che l’intervenuta disdetta inviata dal locatore è idonea a far sorgere, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all’indennità di avviamento.
Risulta del tutto irrilevante la circostanza che il conduttore, successivamente alla disdetta o al recesso, abbia cessato di svolgere la sua attività, ancorché prima della cessazione del rapporto, o che, a seguito della comunicazione del locatore di non voler proseguire la locazione, egli abbia trasferito altrove la propria attività.
Così i giudici della Corte di cassazione hanno argomentato la sentenza 18812/15.
25 Settembre 2015 · Ornella De Bellis
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Stai leggendo L’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale spetta al conduttore anche se dopo la disdetta ha trasferito altrove la propria attività • Autore Ornella De Bellis • Articolo pubblicato il giorno 25 Settembre 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 2 Agosto 2017 • Classificato nelle categorie affitti, indennità avviamento commerciale, locazioni, locazioni - indennità perdita avviamento commerciale • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .