Rinuncia all’eredità e donazione della casa

In qualsiasi momento il debitore può estinguere il debito corrispondendo al creditore quanto residua al pignoramento in corso.












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Vorrei sapere se, nel tempo, e potendo disporre dei soldi necessari a chiudere il finanziamento magari proponendo tra, diciamo dieci anni, un saldo a stralcio si può in questo modo bloccare il prelevamento di un quinto e quindi poter saldare tutto per evitare rinuncia all’eredità; perchè, in questo modo i nostri figli perderebbero anche la casa?

La casa ha ipoteca per altri vent’anni con mutuo che paghiamo regolarmente, si può in questo caso intestarla, cioè donarla a un figlio?

In qualsiasi momento il debitore può estinguere il debito corrispondendo al creditore quanto residua al pignoramento in corso. Gli interessi applicati sono quelli legali ed il creditore sarebbe ben felice, credo, di ottenere il pagamento in un’unica soluzione. Più controversa sarebbe, invece, l’accettazione da parte del creditore di una proposta di saldo stralcio troppo spinta, dal momento che l’azione esecutiva è già stata avviata e comunque gli garantisce il rimborso del dovuto. Tuttavia, come si dice, tentar non nuoce.

Anche i suoi figli potrebbero rimborsare al creditore il debito residuo del genitore defunto al momento dell’accettazione dell’eredità, evitando, in tal modo, la quasi sicura iscrizione di ipoteca, anche di secondo grado, sul bene acquisito (atteso che ci sarà la necessaria capienza in seguito al progressivo pagamento delle rate del mutuo).

Per la donazione, ci sono tre problemi le cui conseguenze vanno attentamente valutate: il primo consiste nella possibile azione revocatoria dell’atto di alienazione del bene a titolo non oneroso disposto dal debitore; azione revocatoria che il creditore può promuovere (ottenendo la declaratoria di inefficacia della donazione) nei cinque anni successivi alla formalizzazione dell’atto.

Il secondo problema riguarda la circostanza che la banca non consentirà l’accollo liberatorio del mutuo. Pertanto, qualora la dipartita intervenisse prima dell’estinzione dello stesso, i figli donatari sarebbero necessariamente costretti ad accettare l’eredità del padre defunto, ovvero il debito afferente la parte residuale del mutuo (allo scopo di evitare il pignoramento e l’espropriazione della casa da parte della banca). E insieme al mutuo residuo, naturalmente, accetterebbero anche il debito residuo non coperto dal pignoramento in corso sulla pensione del genitore esecutato.

Il terzo problema riguarda le nuove disposizioni varate dal governo in tema di donazioni e vigenti dalla fine di giugno ultimo scorso.

La normativa in vigore fino al 27 giugno 2015, prevedeva, come abbiamo già avuto modo di nalaizzare, che il creditore che avesse voluto agire sui beni alienati a titolo gratuito (donati) avrebbe dovuto agire per ottenere una sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto impugnato e, dopo il suo passaggio in giudicato, agire in via esecutiva sul bene del debitore come se quel bene non fosse mai uscito dal suo patrimonio.

Integrando il codice civile con l’apposita sezione inerente l’espropriazione di beni del debitore oggetto di alienazioni a titolo gratuito (donazioni) il governo ha voluto semplificare la procedura del creditore procedente rispetto agli atti a titolo gratuito del debitore finalizzati a sottrarre i propri beni all’azione esecutiva (pignoramento ed espropriazione) del creditore.

Attualmente, infatti,Il creditore che sia pregiudicato da un atto di alienazione del debitore che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo’ procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche’ non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto di donazione e’ stato trascritto.

E’ pur vero che difficilmente, in generale, il creditore si avventurerebbe in un pignoramento del bene donato dal debitore quando sulla stesso insiste ancora un mutuo ventennale con la banca; tuttavia quello che si vuol trasmettere è il messaggio che una eventuale donazione della casa andrebbe attentamente ponderata con un professionista esperto (tipicamente un notaio), in relazione al caso specifico (valore dell’immobile, mutuo residuo, eventuale capienza nel valore ricavato dalla vendita all’asta per il credito vantato dalla finanziaria).

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13 Agosto 2015 · Marzia Ciunfrini

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