Riconoscere come proprio il figlio già riconosciuto da altri





Famiglia - filiazione e riconoscimento





Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

La mia compagna convivente ed extracomunitaria ha avuto una figlia nata dalla precedente relazione con un connazionale: alla nascita della bambina i genitori hanno provveduto alla registrazione dell’atto di nascita riconoscendola entrambi ma la madre, forte della possibilità riconosciuta dalle leggi del suo paese, ha imposto il proprio cognome alla figlia.

Ora io mi trovo nella condizione di volere riconoscere a mia volta e con il consenso della madre, la figlia che ha cittadinanza extracomunitaria; entrambe soggiornano in Italia con regolare permesso di soggiorno e la figlia è nata in Italia. Vorrei sapere se esiste questa possibilità e quali sono gli adempimenti da svolgere.

E’ preliminarmente necessaria l’azione giudiziale finalizzata al disconoscimento di paternità del soggetto che ha riconosciuto la bambina, naturalmente esercitata da quest’ultimo: in pratica, il padre che ha riconosciuto la bambina deve provare che egli presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle della presunta figlia, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità (applicazione analogica dell’articolo 235 del codice civile).

L’azione di disconoscimento può essere esercitata anche dalla madre o dalla figlia che ha raggiunto la maggiore età, ma non si può limitare ad una dichiarazione della madre.

Quindi si tratta di una situazione senza uscita, se chi ha riconosciuto la bambina è il vero padre biologico.

Una volta che sia stata accolta la richiesta giudiziale di disconoscimento, la bambina può essere riconosciuta dal nuovo compagno della madre ai sensi di quanto previsto dall’articolo 254 del codice civile: il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Inoltre, il riconoscimento della bambina che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento della bambina che non abbia compiuto i quattordici anni, invece, non può avvenire senza il consenso della madre che abbia già effettuato il riconoscimento.

Tuttavia, il consenso non può essere rifiutato se risponde all’interesse del figlio. Il padre che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso della madre sia stato rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso alla madre. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l’opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza, che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all’affidamento e al mantenimento del minore. La competenza è del tribunale ordinario.

STOPPISH

19 Settembre 2019 · Marzia Ciunfrini

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Famiglia • Lavoro e pensioni • DSU ISEE • eredità e donazioni » Riconoscere come proprio il figlio già riconosciuto da altri. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.