DOMANDA
In data odierna si è presentato una persona (maschile) affermando che il sottoscritto è debitore di arretrate fatture utenze gas del 2012: pertanto chiedeva se intenzionato a saldare tale debito.
Alla richiesta di mostrare sia le fatture contestate sia per nome e conto di chi le richiedeva ovvero se in proprio, ha affermato che provvedeva per conto di una società di factoring di Roma; consegnando un foglio dal contenuto anonimo con un numero di cellulare e una indefinita intestazione dell’azienda.
Ha chiesto un indirizzo e-mail ma gli è stato chiaramente esposto che se detta azienda ha acquisito un eventuale debito del sottoscritto, nel contenuto ci sono già tutti i dati compresa l’email.
Non avendo potuto dare seguito al “modus operandi” tipico del recupero crediti ha riferito che informava l’azienda per l’invio della documentazione completa.
Il quesito che viene posto è se lecito richiedere il pagamento di fatture del 2012 ossia superiore a cinque anni.
RISPOSTA
Il credito potrebbe essere anche non prescritto: potremmo immaginare (pur se non si tratta di uno scenario verosimile) che il creditore originario ed il cessionario del credito siano stati attenti ad interrompere il decorso della prescrizione quinquennale inviando periodicamente al debitore inadempiente una comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione.
Piuttosto, è da evidenziare come, il più delle volte, queste società di recupero crediti, che pur dispongono di siti web (landing page) di presentazione mirabolanti con annessi fuochi di artificio digitali, siano gestite, in realtà, da un’accozzaglia di personaggi senza scrupoli, spesso contigui al riciclaggio di denaro sporco, priva di un minimo di professionalità, che manda allo sbaraglio gente disperata (che farebbe di tutto pur di portare a casa la giornata) esponendola anche a denunce penali da parte del debitore accorto ed informato sui propri diritti.
Ed infatti, l’esattore domiciliare non potrebbe presentarsi a casa del debitore se non prima di aver previamente concordato un incontro con lui; dovrebbe esibire un proprio documento di identità e mostrare di essere incluso nelle lista aggiornata degli agenti abilitati a svolgere attività di recupero crediti sul territorio nazionale (articolo 115 del TULPS – Regio Decreto 773/1931) rilasciata dagli organismi preposti alla pubblica sicurezza; dovrebbe portare con sé copia autenticata della lettera di cessione del credito, copia autenticata dei titoli di credito, oltre al documento che attesti di aver ricevuto il mandato dal creditore cessionario.
Altrimenti, il debitore che riceve la visita non concordata del povero improvvisato agente di recupero crediti, sprovvisto di qualsiasi documentazione che dimostri l’esistenza, la liquidità e l’esigibilità del presunto credito da escutere, una volta accertate le generalità dell’indesiderato ospite, avrebbe buon gioco a sporgere denuncia, come minimo per molestie, ma anche per tentata truffa.
Ciò detto, chi ha posto il quesito ci scuserà se provvederemo a generalizzare la precisa indicazione della cessionaria: non disponiamo di risorse finanziarie per poter sostenere azioni legali per diffamazione.
11 Luglio 2020 - Giovanni Napoletano
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