Richiesta mutuo cointestato e segnalazione nella centrale rischi privata del Consorzio di Tutela del Credito (CTC)

Cattivi pagatori - iscrizione in centrale rischi, centrale rischi CTC - Consorzio Tutela Credito, CTC - Consorzio Tutela Credito












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Siamo in procinto di richiedere un mutuo cointestato per acquisto prima casa: la situazione reddituale è ampiamente positiva e vi sono anche degli investimenti presso la banca in cui si vuole richiedere il mutuo.

Tuttavia abbiamo scoperto che uno dei due soggetti presenta delle segnalazioni in CTC per un finanziamento auto pagato “male”. Nel senso che vengono segnalati delle rate pagate in ritardo, I ritardi si riferiscono a pochi giorni (massimo 5).

Volevo capire se queste segnalazioni bloccano a priori la richiesta di mutuo o se la banca può prenderle in considerazione o meno, anche a seconda della situazione reddituale/patrimoniale del soggetto.

La segnalazione per ritardi nel pagamento di un prestito in una centrale rischi privata (quale è la CTC – Consorzio per la Tutela del Credito)) può non essere determinante ai fini della valutazione del merito creditizio (credit score) del richiedente il finanziamento.

Primo, perché la banca potrebbe non essere aderente a quella specifica centrale rischi privata e pertanto non accorgersi dell’inadempimento pregresso (anche se le centrali rischi private, di solito, prevedono accordi per lo scambio reciproco dei dati, seppur limitati agli eventi pregiudizievoli più rilevanti).

Secondo perché il merito creditizio del richiedente il mutuo, in fase istruttoria, dovrebbe essere valutato con oculatezza dal funzionario a cui la pratica viene affidata, basandosi sì sulla tipologia dell’inadempimento, che è dettagliatamente riportata nella descrizione del record presente in archivio, ma tenendo in considerazione anche altri importanti elementi, quali la capacità patrimoniale e reddituale del cliente. Insomma, non dovrebbe accadere che il semplice ed esclusivo riscontro della presenza, in una centrale rischi privata, del nominativo del richiedente il prestito, possa comportare un diniego alla richiesta di accesso al credito.

Nessuna norma vigente impone ad un soggetto privato, qual è la banca, di negare il prestito ad un cliente censito in una centrale rischi, privata o pubblica (come la CR Banca d’Italia) che sia. L’informazione rilevata eventualmente in una centrale rischi viene pesata in base alle strategie aziendali fissate per la concessione di prestiti.

Per finire, va detto che, quando si è pagato in ritardo più di due rate di un prestito (per un giorno o dieci non fa alcuna differenza) il nominativo del debitore inadempiente permane censito in centrale rischi fino a 24 mesi dalla regolarizzazione della posizione, secondo quanto disposto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, codice siglato dal Garante per la protezione dei dati personali,dalle principali associazioni di consumatori nonché dai gestori delle centrali rischi private operanti in Italia.

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11 Febbraio 2019 · Ludmilla Karadzic

Una persona segnalata come “cattivo pagatore”, può fare da garante per la concessione del prestito?
La persona in questione ha qualche rata di un attuale finanziamento pagata con ritardo di qualche giorno, ma non ha pendenze in corso.

Quanto abbiamo sopra esposto per il debitore principale vale anche per l’eventuale garante.

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STOPPISH

11 Febbraio 2019 · Annapaola Ferri

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