Qualche giorno fa sono stato da un procuratore stragiudiziale, il quale mi ha proposto un piano di rientro ovviamente tramite cambiali: al mio rifiuto mi ha detto che era a conoscenza della mia situazione patrimoniale. Non ha parlato della mia casa di cui sto pagando il mutuo, ma quella dei miei genitori, dato che dopo la morte di mio padre risulto erede di una parte di proprietà. Ma ancora mia madre è in vita e poi c'è un fratello e una sorella. Questo procuratore ha citato anche il nome di mia sorella dicendo che ci sono probabilità che la finanziaria metta l'ipoteca sulla casa della mia famiglia e in futuro mia sorella o fratello non possono vendere la casa. ...
Lettera di sollecito di pagamento da parte di una agenzia di recupero crediti [leggi tutto]
Ho ricevuto in data odierna una lettera da parte di una agenzia di recupero crediti che come oggetto riporta: Sollecito di pagamento e costituzione in mora. Il testo della lettera cita che, per conto della banca dove ho ottenuto un prestito di 1000 euro nel 2011, hanno ottenuto l'incarico di procedere nei miei confronti per riscuotere tale somma che ora ammonta a 2.200 euro, e mi invitano a prendere contatto entro 5 giorni e se non lo faccio si rivolgeranno alle autorità giudiziarie per il recupero forzato. e termina con un non ci saranno ulteriori avvisi. Come devo comportarmi? Premetto che ero riuscito a pagare metà dei 1000 euro poi per problemi economici non ho più potuto pagare, la banca mi ha sollecitato di pagare il debito rimasto solo una volta circa 2 anni fa e poi non ho avuto più notizie fino ad oggi con questa lettera. Ho una ...
La legge prevede la comunicazione di licenziamento in forma scritta a pena di inefficacia. Il licenziamento produce i propri effetti quando sia giunto a conoscenza del destinatario, ovvero quando l'atto sia pervenuto al suo indirizzo o gli sia stato materialmente consegnato a mani proprie, circostanza, quest’ultima, che può essere dimostrata, ad esempio, dalla sottoscrizione per ricevuta apposta in calce alla lettera medesima. Non basta, per evitare l'inefficacia, che le prove testimoniali riferiscano dell'avvenuta lettura e del tentativo di consegna al lavoratore di una copia della lettera di recesso, nonché del rifiuto del lavoratore di sottoscriverla per ricevuta, se il lavoratore stesso nega la lettura dell'atto di licenziamento e/o il tentativo di consegna a mani dell'atto di licenziamento. Nè può essere richiamata, a proposito, la sentenza 23061/07 della Suprema Corte in cui la tempestiva redazione per iscritto della lettera di licenziamento era pacifica tra le parti mentre fra di esse erano ...