Pensione di reversibilità spettante direttamente al figlio inabile


Pensione reversibilità e indiretta





Il mio ex marito è inabile al lavoro e senza reddito: alla morte del padre pensionato nel 2016 solo la madre ha fatto domanda per ottenere la reversibilità escludendo il figlio da tale diritto. Il 22 aprile 2020 è morta anche la signora e, il mio ex marito, malato mentale e in gravi difficoltà economiche si è finalmente convinto a fare domanda.

Che cosa succede per tutto quello che gli spettava già di diritto anni fa di pensione reversibilità e da cui è stato tirato fuori volontariamente dalla sua famiglia che ha approfittato delle sue labili condizioni mentali?

Al coniuge superstite senza figli, spetta il 60% della pensione del defunto: il trattamento di reversibilità sale all’80% in presenza di un figlio, al 100% in presenza di due o più figli.

I figli, se maggiorenni devono essere a carico del defunto al momento del decesso: inoltre devono rivestire la qualità di studenti (universitari, se con età non superiore a 26 anni o frequentanti altri cosi scolastici con età non superiore a 21 anni), oppure devono essere inabili al lavoro (indipendentemente dall’età).

I figli maggiorenni aventi diritto come sopra classificati, possono richiedere quota della pensione di reversibilità da soli (direttamente) o assieme al coniuge superstite.

Ad esempio, in presenza di un coniuge superstite, un figlio minorenne ed un figlio maggiorenne (a carico del defunto al momento del decesso nonché inabile al lavoro), toccherà l’80% della pensione al coniuge superstite ed il 20% al figlio inabile.

In presenza di un coniuge superstite, due figli minorenni ed un figlio maggiorenne (a carico del defunto al momento del decesso e inabile al lavoro), al coniuge superstite toccherà il 60% della pensione + 4/15 (quota spettante complessivamente ai due minorenni). Al figlio maggiorenne inabile due quindicesimi della pensione, e così via.

Nel caso in esame, in presenza di un coniuge superstite e di un figlio maggiorenne, il 60% va al coniuge superstite ed il 20% sarebbe spettato al figlio maggiorenne inabile. Tuttavia, la domanda è stata presentata dal coniuge superstite insieme al figlio inabile, probabilmente apponendo la firma in sua vece, in qualità di amministratore di sostegno (se la madre sia amministratore di sostegno del figlio inabile, chi ci scrive tace completamente).

Nessuna responsabilità può essere imputata, in tale ipotesi, all’INPS per i ratei di pensione di reversibilità (20% della pensione del defunto) percepiti dalla madre, anziché direttamente dal figlio, fino a tutto aprile 2020. Al limite, il figlio inabile (o il nuovo amministratore di sostegno) potrebbe avviare un’azione legale di riduzione dell’eredità spettante agli eventuali coeredi per vedersi riconosciuta la quota per lui percepita dalla madre: ma si tratterebbe, comunque, di una opzione economicamente non efficace per tempi di sentenza e costi di assistenza tecnico legale in un quadro estremamente complicato.

11 Ottobre 2020 · Tullio Solinas


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