Reversibilità della pensione di vecchiaia con accompagnamento per invalidità





Pensione reversibilità e indiretta





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In febbraio è venuto a mancare mio padre, che aveva un’ invalidità del cento per cento riconosciuta, dovuta al progressivo peggioramento nel tempo della sua malattia, il diabete. Percepiva una pensione di vecchiaia più un accompagnamento per la sua invalidità che insieme ammontavano a circa 1800 euro. Dopo la sua morte mia madre ha chiesto la reversibilità della pensione di mio padre (suo marito), ma all’ Imps le hanno riconosciuto solamente il 60 per cento della sola pensione di anzianità.

E’ regolare tutto ciò oppure c’è qualcosa che non va? A dire il vero credevamo che a mia madre spettasse il 60 per cento dei 1800 euro, cioè poco più di 1000 euro invece dei 580 euro circa che le hanno riconosciuto.
All Imps le hanno detto che la reversibilità riguarda solamente la pensione di vecchiaia perchè l’ accompagnamento è stato concesso a mio padre dopo che era andato in pensione.

A me risulta che l’assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia quando la persona ha raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi, entrambi raggiunti qualche anno fa.

Potete consigliarmi su cosa si possa fare in merito? Grazie per la vostra attenzione.

Vero: al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

Tuttavia, cosa ben diversa è l’indennità di accompagnamento: mentre l’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica erogata in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale, l’indennità di accompagnamento è una prestazione economica erogata in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Per quel che attiene l’indennità di accompagnamento, si tratta di un beneficio che cessa con la morte del beneficiario e non è reversibile, a differenza dell’assegno di invalidità che è reversibile qualora il beneficiario, prima del decesso, abbia maturato il diritto alla conversione in pensione di vecchiaia.

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3 Aprile 2019 · Tullio Solinas

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