Reddito di Cittadinanza – I requisiti di reddito del nucleo familiare e di valore del patrimonio mobiliare


Reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza





Tra i vari requisiti del Reddito di Cittadinanza, c’è quello di non superare il valore patrimoniale Mobiliare di euro seimila per il single.

Quale valore considera INPS, quello dichiarato nella DSU per richiedere ISEE, oppure vale quello dell’ISEE (ISP), che è sottratto dalla “franchigia” del calcolo dell’ISEE stesso?

L’articolo 2 del decreto legge 4/2019, lettera (b) punto 4 prevede un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro seimila annui per un nucleo familiare formato da un unico elemento (single). In ogni caso la soglia e’ incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare (formato da un unico elemento) risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.

L’articolo 2 punto 6 del decreto legge 4/2019 stabilisce che ai soli fini del Rdc, il reddito del nucleo familiare è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 159/2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare.

Al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE significa, sostanzialmente, al netto dei trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall’INPS.

Il reddito del nucleo familiare, di cui all’articolo 4 comma 2 del DPCM 159/2013, è dato dalla somma dei redditi percepiti (per il 2019 nell’anno di imposta 2017) da ciascun componente del nucleo familiare:

  1. reddito complessivo ai fini IRPEF;
  2. redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta;
  3. ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
  4. i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell’IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
  5. assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
  6. trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
  7. redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU (Imposta Municipale Propria), non indicati nel reddito complessivo IRPEF. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell’80 per cento e del 70 per cento. Nell’importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (di cui al comma 15 dell’articolo 19 del decreto-legge 201/2011) non indicati nel reddito complessivo IRPEF, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). In altre parole il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e’ situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore e’ quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all’estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese;
  8. il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
  9. il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.

Quanto sopra per farla complicata. Per farla semplice diciamo che l’elaborazione dell’ISEE da parte dell’INPS fornisce un prospetto sinottico in cui viene riportato il valore calcolato del reddito del nucleo familiare (diverso dall’ISR in quanto il reddito del nucleo familiare è al lordo di franchigie e spese).

28 Aprile 2019 · Roberto Petrella

Tra i vari requisiti del Reddito di Cittadinanza, c’è quello di non superare il valore patrimoniale Mobiliare di euro seimila per il single. Quale valore considera INPS, quello dichiarato nella DSU per richiedere ISEE, oppure vale quello dell’ISEE (ISP), che è sottratto dalla “franchigia” del calcolo dell’ISEE stesso? Grazie per la risposta, ma purtroppo non ho capito: in pratica, in parole semplici, si considera il valore della DSU, oppure il valore ISP dell’ISEE. Mi interessa sapere solo la riga ISP patrimonio mobiliare.

ISP è l’indicatore della situazione patrimoniale e non ha nulla a che fare con il reddito del nucleo familiare. Vale la pena forse ricordare che L’ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, beneficiario della prestazione sociale, come risultato del rapporto tra l’ISE, e il parametro della scala di equivalenza (fattore di scala) corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. In altre parole il fattore di scala dipende dal numero dei componenti il nucleo familiare (anche se non è propio uguale a tale numero).

L’ISE è la somma dell’indicatore della situazione reddituale, e del venti per cento dell’indicatore della situazione patrimoniale: se indichiamo con ISR l’indicatore della Situazione Reddituale, con ISP l’indicatore della Situazione Patrimoniale, e con fattore di scala il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, avremo ISE = ISR + 20% ISP e ISEE = ISE / fattore di scala.

Ora, il reddito del nucleo familiare è dato, semplicemente, dalla somma dei redditi percepiti da ciascun soggetto facente parte del nucleo familiare nell’anno di riferimento (ad esempio, per la DSU/ISEE 2019, si considerano i redditi percepiti nel 2017). Il reddito del nucleo familiare è anche diverso dall’ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) del nucleo familiare, dal momento che l’ISR è uguale al reddito del nucleo familiare, ma al netto di franchigie e spese rilevate dai dati forniti in DSU.

Nella fattispecie, nel caso di un single (inteso come unico componente del nucleo familiare) il reddito del nucleo familiare è pari a quanto il single ha percepito nel 2017 (parliamo di DSU/ISEE 2019).

Oppure, se preferisce, il reddito del nucleo familiare è pari all’ISR sommato alle franchigie accordate e alle spese sostenute dal nucleo familiare (valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro; contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, qualora nel nucleo familiare facciano parte persone non autosufficienti; l’ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera in caso di ricovero in RSA di soggetti non autosufficienti; franchigie forfetarie previste qualora del nucleo familiare facciano parte persone disabili).

Se lei pubblicasse il quadro riepilogativo sintetico del suo ISEE elaborato dall’INPS, del tipo:

Isee ordinario:
modalità di calcolo isee ordinario:
somma dei redditi dei componenti del nucleo:
reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo:
detrazioni per spese franchigie del nucleo:
indicatore situazione reddituale (ISR):
patrimonio mobiliare del nucleo:
detrazione patrimonio mobiliare:
patrimonio immobiliare del nucleo:
detrazione patrimonio immobiliare:
indicatore situazione patrimoniale (ISP):
indicatore situazione economica (ISE):
parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo:
eventuali maggiorazioni applicate:

potremmo meglio rispondere alle sue domande e tentare di dissipare eventuali perplessità.

29 Aprile 2019 · Ludmilla Karadzic

Vi ringrazio per la cortese risposta, vi sottopongo il mio caso reale, non ho ancora richiesto l’ISEE, perché sono convinto, che il reddito di cittadinanza non mi venga accordato (spero di sbagliarmi)

Secondo i miei calcoli, ed aiutandomi con il simulatore del calcolo del’INPS, con i seguenti valori:
Numero dei componenti il nucleo familiare: 1
Valore complessivo ai fini IMU della casa di abitazione del nucleo: 40000 (di proprietà)
Valore complessivo del saldo o della giacenza media dei depositi e conti correnti bancari e postali del nucleo: 11000.
Somma dei redditi netti di tutti i componenti del nucleo: 1600.

Risultato ISEE ordinario simulato.

Indicatore della situazione reddituale simulata (ISRs): € 1.600,00
Indicatore della situazione patrimoniale simulata (ISPs): € 5.000,00
Indicatore della Situazione Economica simulata (ISEs): € 2.600,00
Valore della scala di equivalenza simulata: 1,00
ISEE ORDINARIO SIMULATO: € 2.600,00
– Valore complessivo del saldo o della giacenza media dei depositi e conti correnti bancari e postali del nucleo: 11000 euro: non mi accetteranno il reddito di cittadinanza perché supera il limite di €.6000? del reddito di cittadinanza, nucleo familiare 1 persona.

Premesso che il valore complessivo del saldo o della giacenza media dei depositi e conti correnti bancari e postali del nucleo familiare non costituisce reddito del nucleo familiare (in pratica reddito del nucleo familiare e valore del patrimonio mobiliare hanno nulla in comune), non le accetteranno l’istanza di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza semplicemente perché l’articolo 2, comma 1, lettera (b), numero 3, del decreto legge 4/2019 stabilisce che per accedere al beneficio, il nucleo familiare formato da una sola persona deve detenere un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6 mila.

Potrà riprovare a partire dal 16 gennaio 2020 se, fermi gli altri requisiti, riuscirà a portare sotto soglia il valore del patrimonio mobiliare detenuto nel corso del 2019.

29 Aprile 2019 · Ludmilla Karadzic


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