Reddito di Inclusione (REI) e Reddito di cittadinanza (RdC) – Requisiti previsti per il patrimonio mobiliare


Il Reddito di Cittadinanza (Rdc) e il REddito di Inclusione (REI) non prevedono una franchigia per il patrimonio mobiliare ai fini di accesso al beneficio





Sia il REI che il reddito di cittadinanza, prevedono che una persona sola non debba aver posseduto nell’anno precedente, un patrimonio mobiliare superiore ai 6000 euro. Ai fini di calcolo dell’ISEE si prende in considerazione il saldo del conto quando è superiore alla giacenza media, in caso contrario si considera la seconda. Ovvero, se il saldo del conto il 31 dicembre è di 100 euro e la giacenza media 6500, si considera la giacenza media.

Tuttavia, nell’ISEE sono presenti delle voci che indicano una detrazione pari a 6000 euro. Quello che non è chiaro è se la detrazione si applica quando si richiede il REI o se va considerato il patrimonio mobiliare dichiarato.

Un esempio concreto.
2096 euro, saldo al 31 dicembre
6610 euro, giacenza media 2018

Il patrimonio mobiliare risulterà 6610 nell’attestazione finale, anche se viene indicata una detrazione o franchigia di 6000 euro. Il REI, verrà concesso o no?

L’articolo 3 (beneficiari) del decreto legislativo 147/2017 stabilisce che il ReI e’ riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso del requisito di avere un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10 mila.

Per patrimonio mobiliare deve intendersi il valore del patrimonio mobiliare determinato ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013 (articolo 1 del decreto legislativo 147/2017 – Definizioni).

L’articolo 5 comma 4 del DPCM 159/2013 dispone che per i depositi e conti correnti bancari e postali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.

Punto: non è prevista alcuna franchigia.

La franchigia di 6 mila euro, cui si accenna nel quesito, rientra nell’algoritmo di calcolo – che deve essere implementato dall’INPS per calcolare correttamente (conformemente alla legge) l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) – attraverso la regola fissata dall’articolo 5 comma 6 del del DPCM 159/2013, laddove si stabilisce che dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6 mila euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia e’ incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione reddituale, di cui all’articolo 4.

Ma, al comma 6 dell’articolo 5 del DPCM 159/2013 non si fa alcun riferimento nell’articolo 3 del decreto legislativo 147/2017 che fissa i requisiti per i beneficiari del Reddito di Inclusione (ReI).

Insomma, nella fattispecie riportata nel quesito, con un patrimonio mobiliare attestato da 6610 euro di giacenza media 2018, non si hanno i requisiti per beneficiare del ReI.

28 Gennaio 2019 · Giorgio Martini


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