Devo ripresentare a giorni la DSU/ISEE aggiornata per la conferma del reddito di cittadinanza: al CAF mi hanno detto che non è necessario documentare ll saldo e la giacenza media di conto corrente al 31 dicembre 2019, perchè nel sistema sono registrati saldi e giacenza media risalenti al 31 dicembre 2018 comunicati con la DSU/ISEE 2019.
Mi chiedo e vi chiedo: sul vostro sito ho letto testualmente che l’articolo 5 (Indicatore della situazione patrimoniale) del DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE) al comma 4 lettera (a) dispone, fra l’altro, che per i depositi e conti correnti bancari e postali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.
Insomma, per la DSU/ISEE 2020, il saldo di conto corrente e (se maggiore) la giacenza media, devono essere riferiti al 31 dicembre 2018 o al 31 dicembre 2019? Facciamo chiarezza, per favore.
A decorrere dal primo gennaio 2020, come riportato dal messaggio INPS 3418/2019 varia l’anno di riferimento dei patrimoni della DSU: in particolare, la nuova norma prevede che dal 1° gennaio di ogni anno i redditi e i patrimoni della DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Ne deriva che l’anno di riferimento dei redditi percepiti e dei patrimoni detenuti da indicare nella DSU viene uniformato e che, per entrambi, si tratta del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi nel 2020 il riferimento è al 2018, sia per i redditi che per i patrimoni).
Le istruzioni per la compilazione della DSU/ISEE scaricabili dal sito INPS, alla data in cui scriviamo, purtroppo, non risultano ancora aggiornati.
Dunque, nell’articolo 5 (Indicatore della situazione patrimoniale) del DPCM 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE), a partire dal primo gennaio 2020, il comma 4 lettera (a) deve intendersi, rivisto nel senso che, in particolare, per i depositi e conti correnti bancari e postali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre del secondo precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno.
22 Gennaio 2020 · Genny Manfredi
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