Recupero del 10% ed interessi su valore facciale assegno – Come procedere?












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In seguito ad un accordo tra le parti (la sottoscritta ed il mio ex datore di lavoro), riguardante arretrati salariali, redatto dai rispettivi avvocati, sono stata pagata in tre trance, un primo bonifico e due assegni. I due assegni erano entrambi post datati, ma sono stati versati nei termini corretti: al momento dell’incasso, entrambi sono risultati scoperti per mancanza di fondi da parte di chi li aveva emessi.

Il primo assegno è stato rimesso in pagamento due volte e, dopo essere stato pagato, è stato rimandato indietro dalle Poste alla mia Banca (ed io ho dovuto pagare circa 15 euro di mora nel frattempo maturata), mentre l’altro è stato pagato in seconda battuta. La mia domanda riguarda il primo assegno, quello tornato indietro: so che chi l’ha emesso ha 60 giorni di tempo (a partire dalla data che riporta l’assegno stesso?) per pagarmi anche il 10% del valore facciale più interessi, pena l’iscrizione al CAI ma, mi chiedo: come posso “richiedere” questa ulteriore somma che mi spetta? Devo avvalermi obbligatoriamente di un pubblico ufficiale o avvocato?

Lo stesso avvocato che mi aveva già seguito (come scritto all’inizio) potrebbe andare bene? Essendo già in piedi questa prima pratica, ora, si tratta di aprirne una nuova o è la “continuazione” della precedente? Inviare una PEC di richiesta all’avvocato della controparte potrebbe essere una soluzione? Sinceramente se ci fosse una possibilità di chiudere la problematica senza farmi “assistere” da un avvocato, lo preferirei.

Mettiamola così: in caso di assegno scoperto pagato tardivamente, se la richiesta di colui che ha emesso l’assegno (il traente) è fatta entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione allo sportello del titolo, il beneficiario è obbligato a rilasciare liberatoria e può, però, pretendere come corrispettivo per la sottoscrizione di tale documento (che è ad uso esclusivo del traente e va autenticato), il 10% del valore facciale dell’assegno nonché gli interessi legali per il numero di giorni compresi fra l’ultimo utile per la presentazione dell’assegno (8 giorni dalla data indicata sul modulo, se l’assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso) e la data in cui è avvenuto l’effettivo pagamento.

La penale del 10%. in sostanza, non costituisce un credito esigibile dal beneficiario per il pagamento tardivo dell’assegno nel caso in cui il traente preferisca sottostare alla procedura di iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria e alla sanzione amministrativa che verrà successivamente irrogata dal prefetto. La penale può essere intesa, se proprio vogliamo, come il corrispettivo (o rimborso spese) che il traente deve versare per compensare l’ulteriore adempimento, a carico del beneficiario, di dover autenticare la propria firma, sulla liberatoria da rilasciare al traente (articolo 8 legge 386/1990), presso un funzionario del comune di residenza.

Gli interessi legali maturati per i giorni compresi fra la data di scadenza dei termini di presentazione dell’assegno e quella in cui è avvenuto il pagamento tardivo possono, invece, essere pretesi coattivamente dal beneficiario sulla base, tuttavia, di uno specifico decreto ingiuntivo (ma, è altresì evidente come, in tal caso, la spesa non valga l’impresa).

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13 Gennaio 2018 · Simonetta Folliero

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