Per far valere eventuali nullità della procedura di espropriazione del bene, il debitore deve attivarsi prima che la vendita stessa abbia luogo. La legge, infatti, una volta che le vendita sia stata effettuata, privilegia l'interesse alla stabilità dell'acquisto da parte dell'aggiudicatario in buona fede, sacrificando quello del debitore; anche al fine di non scoraggiare le vendite in sede esecutiva, per la funzione che rivestono nel supporto al recupero dei crediti. Va, inoltre, considerato che, nella vendita coattiva, il potenziale acquirente si affida all'ufficio giudiziario che sovrintende alle procedure, ed ha ragione di attendersi che esso svolga tutti i controlli di legittimità necessari. In tale contesto, si può addirittura affermare che l'accertamento, in data successiva a quella di vendita all'asta, dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva, non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato da parte del terzo, salvo che sia dimostrata la collusione di quest'ultimo con il ...
In caso di sentenza di pignoramento del quinto sulla somma stabilita dal tribunale graveranno degli interessi? E se sì, questi saranno calcolati su tutta la somma, cioè quella del debito contestato più le spese legali? ...
Vorrei gentilmente sapere dopo la vendita della casa all'asta se la somma ricavata non è sufficiente a saldare il debito e il debitore muore, i debiti vanno sui figli? Cosa dovrebbero fare questi per non pagare i debiti del loro genitore se non possono rinunciare alla eredità dato che la casa è stata venduta all'asta? ...