Questioni relative alla Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT)





Decadenza dal beneficio del termine (DBT) e risoluzione del contratto di prestito





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Ho un mutuo sul quale ho ricevuto la decadenza del beneficio del termine per sole 1200 euro di rate arretrate, e debiti con la stessa banca per quanto riguarda un fido bancario per circa 5000 euro, (anche per questo ho ricevuto la DBT). Totale debito non onorato 6200 euro.

La banca in via informale mi ha comunicato telefonicamente che se pago il debito, difficilmente, anzi sicuramente, non procederà con la richiesta dell’intero debito del mutuo, vale a dire 70.000 euro, anche perché non ho mai avuto ritardi nel pagamento se non queste maledette due rate per un totale di 1200 euro.

Ora, per fortuna tramite una associazione riuscirò a pagare il debito di 6.200 euro. Nel caso, la banca continuerà a permettermi di pagare il debito secondo il piano di ammortamento originale, oppure con la DBT bisogna fare un nuovo atto di mutuo?

Inoltre vorrei chiederVi, la DBT ha una scadenza? Ovvero il creditore ha un limite di tempo dalla notifica della DBT alla richiesta di esproprio dell’immobile, o questa vale per sempre?

Io sto continuando ovviamente a pagare ogni mese le rate del mutuo con un versamento tramite lo sportello della banca, quindi mi chiedo e Vi chiedo, se la banca avesse voluto procedere all’esproprio l’avrebbe già fatto o no?

Se io pago l’insoluto e continuo regolarmente a pagare le rate del mutuo alla scadenza, la banca non credo che ritenga opportuno imbarcarsi in un esproprio vero?

Non possiamo rispondere alle sue domande, dal momento che le risposte dipendono dalla politica che intende attuare la banca e dalla relazione del funzionario che segue la sua pratica, il quale potrebbe trasmettere la sua posizione all’ufficio legale anche e solo se gli girano.

Infatti, ed è bene fare attenzione a questo, la banca può legittimamente comunicare la Decadenza dal Beneficio del termine, e pretendere la restituzione del capitale residuo del mutuo in un’unica soluzione, dopo la settima rata pagata in ritardo (dal trentesimo al centottantesimo giorno dalla scadenza della rata).

Ora, l’ultima rata pagata va sempre a coprire quella insoluta meno recente e non, come credono in molti, sbagliando pesantemente, quella corrente. Il che, in soldoni, significa che se si lascia indietro ad esempio, anche una sola rata insoluta e si continua a pagare (regolarmente) le altre, in men che non si dica ci si ritrova con una infinità di rate pagate in ritardo che giustificano la comunicazione di DBT e comportano il rischio di espropriazione.

E’ evidente, tuttavia, che se la banca accetta il saldo dell’insoluto (cosa da fare quanto prima) e le successive rate pagate regolarmente, si può senz’altro ritenere scampato il pericolo dell’espropriazione.

STOPPISH

13 Luglio 2018 · Piero Ciottoli

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