L'articolo 23 del codice di procedura civile introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale. Tuttavia, il carattere esclusivo del foro non significa che lo stesso sia anche inderogabile; le ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale sono stabilite dall'articolo 28 del codice di procedura civile, e non vi rientra il foro per le cause tra condomini: in effetti, il foro del luogo in cui si trova l'immobile condominiale è derogabile in presenza di una clausola approvata e riportata nel regolamento condominiale. Questo è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 17130/15. ...
Condominio » Avviso utenti morosi affisso al portone condominiale? E' diffamazione [leggi tutto]
Importantissima sentenza della Suprema Corte in materia di condominio: apporre l'avviso degli utenti morosi nel portone condominiale implica il reato di diffamazione. La comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi, affissa al portone condominiale, nonostante la morosità degli stessi fosse effettiva, costituisce una condotta diffamante, non essendoci nessun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 39986/14. Da quanto si evince dalla pronuncia in esame, la diffusione dei nominativi dei condomini morosi, attraverso l'affissione sul portone di ingresso del condominio di una nota, integra il delitto di diffamazione essendo potenzialmente conoscibile da un numero indeterminato di persone e non essendoci alcun interesse alla conoscenza della circostanza relativa alla morosità di alcuni condomini. A parere degli Ermellini, infatti, ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può assumere anche ...
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio (anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per ...