Foro competente per controversie fra condomini – Non deve necessariamente identificarsi con il giudice del luogo in cui si trova l’immobile condominiale
L'articolo 23 del codice di procedura civile introduce un foro speciale esclusivo per le controversie tra condomini, stabilendo che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale.
Tuttavia, il carattere esclusivo del foro non significa che lo stesso sia anche inderogabile; le ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale sono stabilite dall'articolo 28 del codice di procedura civile, e non vi rientra il foro per le cause tra condomini: in effetti, il foro del luogo in cui si trova l'immobile condominiale è derogabile in presenza di una clausola approvata e riportata nel regolamento condominiale.
Questo è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 17130/15.
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