La normativa vigente (articolo 55-septies del decreto legislativo 165/2001) dispone che, nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza del dipendente pubblico dal posto di lavoro venga giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Dunque, il legislatore ha inteso porre a carico del lavoratore, dipendente della PA, l'obbligo di attivarsi in tal senso, atteso che, è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in occasione di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione. Parallelamente all'obbligo che ...
Assegni familiari nel Pubblico impiego [leggi tutto]
Sono un dipendente pubblico pagato dal Ministero del Tesoro: ho un figlio nato a dicembre 2014, non sono sposato e io e la mia compagna abbiamo due residenze diverse. La mia compagna non lavora e non ha lavorato nel 2014. Solamene nel 2013 ha lavorato un mese con un CUD di 200 euro circa. Siamo andati al Tesoro per poter devolvere gli assegni familiari a lei in quanto genitore convivente con il figlio, ma il funzionario mi ha sottolineato che la tranche da Dicembre 2014 a Giugno 2015 non potrò percepirla perchè la madre nel 2013 ha percepito un reddito.(200 euro). Ma che c'entra tutto questo? Se nel 2014 non ha mai lavorato, ora non lavora e nel 2013 neanche era concepito il figlio?! Per quanto ho capito io, la richiesta dei redditi della madre servono solo per calcolare l'importo, ma còo non osta ad avere l'assegno, anche perchè sa ...
La normativa vigente nel pubblico impiego esclude che dallo svolgimento delle mansioni superiori possa conseguire l'automatica attribuzione della qualifica superiore. Quanto invece al divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori trattasi di disposizione soppressa con efficacia retroattiva; la portata retroattiva della disposizione risulta conforme alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha ritenuto l'applicabilità anche nel pubblico impiego dell'art. 36 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato. Tanto premesso, occorre pure rilevare che la legge (articolo 52, comma 2 del decreto legislativo 165/2001) prevede la possibilità di assegnare il prestatore di lavoro a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, in caso di obiettive esigenze di servizio, nelle ipotesi che sussista la vacanza del posto in organico o la necessità di sostituire un dipendente assente con diritto alla conservazione dei posto. Il comma 5 qualifica ...