Prescrizione tassa automobilistica dopo avviso di accertamento – Qual è la tempistica della prescrizione?


Bollo auto - tassa automobilistica, bollo auto (tassa automobilistica) prescrizione e decadenza





Ho letto qualche conversazione in merito al titolo della domanda espostavii, ma non ho compreso bene le tempistiche.

Dopo aver ricevuto un primo avviso di accertamento inerente ad un bollo auto, quanto tempo deve passare perché lo stesso cada in prescrizione? Se ricevo una notifica di ingiunzione di pagamento da società di riscossioni, quanti anni devo calcolare dal precedente accertamento perché questo si ritenga prescritto? 3 anni o 3 anni e 60 giorni?

L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) decade dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. (Corte di cassazione sentenza 316/14).

Notificato un avviso di accertamento (a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la tassa automobilistica avrebbe dovuto essere corrisposta), bisogna considerare l’ultimo dei 60 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto, a partire dal quale si rinnovano i termini di decadenza fissati per poter pretendere il bollo auto. E’ quella la nuova data in cui poteva (e doveva) essere effettuato il pagamento dell’avviso di accertamento della tassa automobilistica.

Da questa nuova data (in cui doveva essere effettuato il pagamento dell’importo indicato nell’avviso di accertamento relativo al bollo auto) fino al 31 dicembre del terzo anno successivo, se la Pubblica Amministrazione resta inerte e non notifica al debitore un titolo esecutivo, cioè una cartella esattoriale oppure una ingiunzione fiscale, l’azione decade e la tassa non può più essere pretesa.

Una volta notificata una cartella esattoriale, oppure una ingiunzione fiscale, nei termini di decadenza, può poi intervenire la prescrizione quinquennale del credito se la Pubblica Amministrazione, nel quinquennio successivo alla notifica del titolo, non avvia o tenta di avviare un’azione esecutiva (anche infruttuosa) finalizzata ad escutere il debitore.

Abbiamo qui inteso distinguere i due concetti: si parla di prescrizione in relazione ai tempi contingentati dalla legge per l’escussione del debitore dopo la notifica di un titolo esecutivo (cartella esattoriale, ingiunzione fiscale).

Si parla di decadenza in relazione ai tempi contingentati dalla legge per la notifica di atti presupposti (avviso di accertamento) al titolo esecutivo.

Mentre la prescrizione e la decadenza hanno effetti giuridici differenti, è evidente che per il debitore gli effetti pratici della decadenza e della prescrizione sono i medesimi: quello di non pagare ciò che la Pubblica Amministrazione chiede.

24 Gennaio 2018 · Giorgio Valli


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