Bollo auto per residente in Piemonte dove la prescrizione è quinquennale – Dopo l’avviso di accertamento notificato nel dicembre 2012, il pagamento intimato nel gennaio 2018 è prescritto?


Bollo auto - tassa automobilistica, bollo auto (tassa automobilistica) prescrizione e decadenza





Scrivo dal Piemonte e sono consapevole del fatto che la prescrizione delle tasse automobilistiche nella mia regione è di 5 anni.

Mia suocera ha ricevuto in data odierna un’ingiunzione di pagamento da parte di Soris-società riscossioni inerente ad un bollo auto del 2010. Il 17/12/2012 è stato notificato un avviso di accertamento che intimava il pagamento dello stesso. La mia domanda è, calcolando e trascorsi 5 anni dalla data del primo accertamento (in questo caso 5 anni ed un mese) il bollo in questione è caduto in prescrizione? Mia suocera può procedere al ricorso tributario? Oppure bisogna comunque calcolare 5 anni (per il primo step di prescrizione) più ulteriori 5 anni (2°step) anche se vi è un avviso di accertamento datato 17/12/2012?

L’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha altresì ritenuto che l’eventuale notifica al debitore di un avviso di accertamento va effettuata entro il triennio successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica.

Inoltre, i giudici hanno ribadito che la successiva notifica della cartella esattoriale debba essere perfezionata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (ovvero decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica dell’accertamento esecutivo senza che il debitore abbia provveduto all’impugnazione dell’atto o al pagamento del bollo auto).

Nel caso specifico, allo scopo di riscuotere la somma evasa, la Regione Piemonte si è avvalsa dello strumento dell’ingiunzione fiscale (e non quello della cartella di pagamento) per aggirare l’ostacolo della rigida tempistica dettata dalla norma nazionale, confidando nel termine di prescrizione (rectius decadenza) quinquennale fissato (a nostro parere illegittimamente) dalla normativa locale.

Ora, se si accetta come legittimo il termine quinquennale di prescrizione per la notifica dell’ingiunzione, va da sé che quest’ultima avrebbe dovuto essere affidata all’ufficio postale, per la notifica al destinatario, entro il 31 dicembre 2017.

Va infatti ricordato che, per il notificante, per quel che attiene il rispetto dei termini di decadenza e prescrizione, vale esclusivamente la data riportata sulla ricevuta di invio e non quella (nella fattispecie, 17 gennaio 2018) in cui il destinatario riceve l’ingiunzione.

Non resta, se proprio si ha tempo, di chiedere alla Soris copia dell’attestato di invio per verificare, che purtroppo, a parte l’abnorme illegittimità del termine quinquennale, la Regione Piemonte ha le carte in regola (si fa per dire) per esigere il bollo auto del 2010.

17 Gennaio 2018 · Paolo Rastelli


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