Prescrizione del diritto a riscuotere differenze, dovute e non versate dal datore di lavoro, relative al Trattamento di Fine Rapporto





Prescrizione trattamento di fine rapporto (TFR)





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Quattro anni fa il datore di lavoro mi ha liquidato il Trattamento di Fine Rapporto (TFR): un paio di mesi fa, grazie ad un ricalcolo elaborato con un consulente del lavoro, mio amico, mi sono accorto che avrei avuto diritto ad una cifra ben maggiore di quella a suo tempo liquidata. Ho chiesto, pertanto, che mi fosse integrata la differenza, ma mi hanno risposto che il credito era ormai prescritto per decorso del termine triennale di cui all’articolo 2956 del codice civile.

E’ così?

Al Trattamento di Fine Rapporto si applica la prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile e non quella presuntiva triennale di cui all’articolo 2956 del codice civile, così come sancito dall’ordinanza 15157/2019 della Corte di cassazione, sezione lavoro.

Al trattamento di fine rapporto non si applica la prescrizione triennale presuntiva, ma quella quinquennale: infatti, si tratta di una retribuzione differita che non viene erogata o corrisposta periodicamente, essendo riconosciuta annualmente nel suo importo progressivamente maturato.

Le prescrizioni presuntive, affermano, nella citata ordinanza, i giudici di legittimità, trovano il proprio fondamento solo in quei rapporti che si svolgono senza particolari formalità, in relazione ai quali il pagamento avviene di solito senza dilazione né rilascio di quietanza scritta. In pratica, quando il contratto di lavoro non sia stato sottoscritto dalle parti.

Se, pertanto, lei ha firmato un contratto ai tempi in cui è iniziato il rapporto di lavoro dipendente, non è ammissibile l’eccezione da parte datoriale di prescrizione presuntiva del credito al trattamento di fine rapporto, in quanto la prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto (comprese le eventuali differenze accertate) è quinquennale e decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Conviene notificare la pretesa con raccomandata AR, per mettere in mora il debitore ed interrompere il decorso della prescrizione quinquennale, anche in previsione di una futura azione giudiziale finalizzata ad ottenere la restituzione del maltolto.

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23 Agosto 2019 · Tullio Solinas

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