Prescrizione del diritto ad esigere il pagamento delle bollette di acqua luce e gas intestate al defunto – Ulteriori considerazioni

Le forniture di luce, acqua e gas non possono rimanere intestate a una persona che è venuta a mancare: gli eredi devono effettuare voltura o recesso


DOMANDA

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Taggato: contratti fornitura luce gas acqua fonia – voltura voltura umana o subentro totale, debiti ed eredità, eredità e successione

In riferimento al mio precedente quesito vorrei precisare che non è mai stata fatta la voltura o il subentro, ma dopo circa 6 bollette non pagate hanno interrotto il contratto e il servizio.

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BEGINNISH
RISPOSTA
Se non è stata mai modificata l’intestazione dei contratti di fornitura di acqua, luce e gas tramite voltura mortis causa, e gli eredi della defunta non hanno mai comunicato il decesso dell’intestataria, per le società di fornitura la prescrizione biennale non interviene dal momento che le pretesa sono state correttamente notificate all’intestataria prima della scadenza biennale per compiuta giacenza presso l’ufficio postale. Dopo le richieste di pagamento delle bollette effettuate per la prima volta entro i due anni, la prescrizione diviene quinquennale.
Le forniture di luce, acqua e gas non possono rimanere intestate a una persona che è venuta a mancare: l’erede o gli eredi devono quindi provvedere a intestarsi le utenze se intendono mantenerle attive (tramite la pratica di voltura). In caso contrario, occorre esercitare il diritto di recesso mortis causa e chiedere la disattivazione delle forniture e dei relativi contatori. Ne consegue che gli eredi, pro quota, sono tenuti al pagamento delle bollette rimaste insolute.
Tuttavia, il creditore (o il cessionario) deve notificare, entro il termine quinquennale di prescrizione, la debenza personalmente a ciascuno degli eredi e non alla defunta, pena la nullità della richiesta.
STOPPISH
3 Luglio 2024 · Giovanni Napoletano


RISPOSTA

Se non è stata mai modificata l’intestazione dei contratti di fornitura di acqua, luce e gas tramite voltura mortis causa, e gli eredi della defunta non hanno mai comunicato il decesso dell’intestataria, per le società di fornitura la prescrizione biennale non interviene dal momento che le pretesa sono state correttamente notificate all’intestataria prima della scadenza biennale per compiuta giacenza presso l’ufficio postale. Dopo le richieste di pagamento delle bollette effettuate per la prima volta entro i due anni, la prescrizione diviene quinquennale.
Le forniture di luce, acqua e gas non possono rimanere intestate a una persona che è venuta a mancare: l’erede o gli eredi devono quindi provvedere a intestarsi le utenze se intendono mantenerle attive (tramite la pratica di voltura). In caso contrario, occorre esercitare il diritto di recesso mortis causa e chiedere la disattivazione delle forniture e dei relativi contatori. Ne consegue che gli eredi, pro quota, sono tenuti al pagamento delle bollette rimaste insolute.
Tuttavia, il creditore (o il cessionario) deve notificare, entro il termine quinquennale di prescrizione, la debenza personalmente a ciascuno degli eredi e non alla defunta, pena la nullità della richiesta.


3 Luglio 2024 - Giovanni Napoletano


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