Prescrizione degli interessi del debito ceduto a Banca Ifis

Pignoramento stipendio, prescrizione e decadenza dei debiti e dei crediti, recupero crediti












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Banca Ifis ha da poco comprato un mio debito con Fiditalia per circa 15 mila euro di cui 8 mila circa di soli interessi: essendo decaduto dal beneficio del termine nel 2012, l’anno scorso ho inviato regolare raccomandata per eccepire la sopravvenuta prescrizione della quota parte di interessi. Mi rispondono: “secondo radicata ed unanime giurisprudenza, la prescrizione quinquennale, prevista dall’articolo 2948 n. 4 c.c. (norma che riteniamo essere stata da lei implicitamente richiamata), opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, od in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l’ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici (cfr. Cass. 12707/2002; 802/1999; 1110/1994).

La prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di un finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un’unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali dell’unico debito derivante dal contratto di finanziamento. Con riferimento al detto contratto di finanziamento il diritto alla corresponsione degli interessi è, dunque, soggetto alla prescrizione decennale”.

Secondo me una volta decaduto dal beneficio decorrono i 5 anni, secondo banca Ifis no. Mi hanno rifiutato un saldo e stralcio a 2 mila euro. Chi ha ragione? cosa mi consigliate di fare? Devo rivolgermi a un legale? C’è probabilità che per questa cifra mi pignorino lo stipendio?

Mi sembra incontestabile che la prescrizione del prestito, e degli interessi moratori conseguenti alla decadenza dal beneficio del termine e all’inadempimento del debitore, sia decennale.

A mio parere, è inutile gravare, in questa fase, la sua situazione economica con onorari da corrispondere ad un avvocato per contestare posizioni giuridicamente insostenibili: piuttosto, l’assistenza legale potrà essere utile ed efficace in fase di opposizione ad un eventuale decreto ingiuntivo, non tanto per eccepire la prescrizione decennale degli interessi moratori, quanto per esigere un estratto conto cronologico che dia conto dei tassi di interesse applicati a partire dalla data della prima rata non pagata al cedente. Insomma Banca IFIS, cessionaria, deve essere chiamata, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, a giustificare al giudice gli ottomila euro pretesi a titolo di interessi (comprensivi degli interessi applicati dalla cedente Fiditalia).

E’ fuori di dubbio che Banca IFIS, in assenza di un accordo stragiudiziale, procederà a pignorare lo stipendio del debitore, se questi ne percepisce uno.

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18 Marzo 2019 · Ludmilla Karadzic

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