Quali i termini di prescrizione per i debiti contributivi INPS?

Contributi inps, notifica per compiuta giacenza, prescrizione dei contributi inps












Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

In data 08 marzo 2016 ho ricevuto cartella Equitalia per contributi IVS fissi/percentuale non pagati negli anni 1996/1997/1998/1999: nel febbraio 1999 ho cessato la mia attività e non ho mai ricevuto notifiche di pagamento ai miei indirizzi di residenza (se hanno notificato non so dove possano aver inviato le richieste).

Ho provveduto allora ad inviare ad Equitalia il modello per la sospensione della riscossione barrando la scelta “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo” proprio perché non avevo mai ricevuto nulla.

Ieri ho ricevuto risposta dall’INPS dove mi dicono che in data 16 gennaio 2001 mi hanno notificato la cartella ed eventuali eccezioni di merito/prescrizione sarebbero dovute essere contestate al momento della notifica; pertanto la mia richiesta veniva respinta.

Stavo pensando di inviare una nuova dichiarazione in cui indico che non sono più tenuto al pagamento in base all’art. 2953 del c.c. e allo statuto del contribuente. E’ giusto?

Se è vero che una cartella esattoriale le è stata notificata nel lontano gennaio 2001 per il recupero della pretesa contributiva, lei avrebbe dovuto eccepire, a quel tempo, l’illegittimità (per eventuale decadenza o omessa notifica) degli atti presupposti, ovvero gli avvisi di addebito dei contributi IVS non pagati negli anni 1996/1997/1998/1999. Su questo non ci piove.

La prima cosa da fare è allora recarsi presso gli sportelli Equitalia e verificare, con accesso agli atti, che una cartella esattoriale le sia stata effettivamente notificata, anche per compiuta giacenza, nel lontano gennaio 2001.

Per eccepire l’omessa notifica, purtroppo, non basta affermare di non aver ricevuto l’atto, ma bisogna esser certi che l’atto non sia stato depositato presso l’ufficio postale o gli uffici comunali preposti alla gestione dell’albo pretorio in caso di temporanea assenza del destinatario e così notificato, come si indica in gergo tecnico, per compiuta giacenza.

Le resta poi un’altra chance: la cartella esattoriale, originata dal mancato pagamento degli oneri contributivi ed assistenziali dovuti, si prescrive dopo un decennio di inerzia del creditore. La pretesa, pertanto, potrebbe essere prescritta se Equitalia (che agisce in nome e per conto dell’Istituto di previdenza) a partire dall’8 marzo 2006 non le ha mai notificato una ingiunzione di pagamento e/o non ha mai messo (o tentato di mettere) in atto azioni cautelari (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutive (pignoramento) nei suoi confronti.

Ma, anche per verificare una tale opportunità, sempre tenendo conto della possibilità di notifica di un atto per compiuta giacenza, è necessario presentare formalmente ad Equitalia istanza di accesso agli atti, chiedendo la produzione in copia di tutta la documentazione inerente le comunicazioni a lei recapitate.

[ ... visualizza i correlati » ]

STOPPISH

12 Ottobre 2016 · Tullio Solinas

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)