Per quanto riguarda l'imposta di registro e i relativi benefici per l'acquisto della prima casa da parte di coniugi in comunione legale, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica, ma alla coabitazione. In altre parole, ciò che rileva ai fini della concessione dell'agevolazione è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari: ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia. Infatti l'articolo 144 del codice civile dispone che I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della ...
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione. Infatti, non risulta preclusa al coniuge non acquirente, intervenuto nel contratto di acquisto per aderirvi, o al creditore della comunione una successiva azione di accertamento negativo finalizzata a verificare che il bene acquistato non fosse effettivamente utilizzato dal coniuge acquirente in modo esclusivo; che il bene acquistato non fosse funzionale all'esercizio della professione del coniuge acquirente; che il bene escluso dalla comunione non fosse stato acquistato dal coniuge acquirente con la vendita di beni personali. Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 7027/2019. ...
Comunione legale fra coniugi e comunione ordinaria - Differenze [leggi tutto]
La comunione legale fra coniugi e la comunione ordinaria sono strutture normative molto differenti. Innanzitutto, la comunione ordinaria è una comunione per quote effettive, mentre la comunione legale è una comunione senza quote (o per quote solo virtuali del 50% ciascuna). Nella comunione ordinaria le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sul bene comune: ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa comune, naturalmente nei limiti della propria quota. I coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione legale, alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune. Si tratta, tuttavia, di una facoltà subordinata al consenso dell'altro coniuge, consenso ...