Comunione legale fra coniugi e comunione ordinaria – Differenze

La comunione legale fra coniugi e la comunione ordinaria sono strutture normative molto differenti. Innanzitutto, la comunione ordinaria è una comunione per quote effettive, mentre la comunione legale è una comunione senza quote (o per quote solo virtuali del 50% ciascuna).

Nella comunione ordinaria le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sul bene comune: ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa comune, naturalmente nei limiti della propria quota.

I coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni della comunione legale, alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell’intero bene comune. Si tratta, tuttavia, di una facoltà subordinata al consenso dell'altro coniuge, consenso che è, al tempo stesso, un requisito di regolarità dell'atto dispositivo, mancando il quale, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, emergerebbe un vizio da far valere dal coniuge non consenziente nei termini fissati dal codice civile (articolo 184 Codice Civile). Ad esempio, il contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato da un coniuge, senza la partecipazione e/o il consenso dell’altro, è efficace nei confronti della comunione legale, ma annullabile dal coniuge non disponente nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di trascrizione dello stesso.

Nella comunione legale, il coniuge debitore risponde con i propri beni alle obbligazioni assunte personalmente: qualora i beni di esclusiva proprietà del coniuge debitore risultassero insufficienti, il creditore può avviare azione sussidiaria sui beni della comunione legale, a meno che il coniuge non debitore non indichi al creditore procedente ulteriori eventuali beni di proprietà esclusiva del coniuge debitore, su cui soddisfare primariamente il debito. Qualora ciò non avvenisse, l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) rientranti nella comunione legale, avrebbe ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con conseguente scioglimento della comunione legale, limitatamente al bene venduto coattivamente, e il diritto del coniuge non debitore a percepire metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso (o del valore di questo, in caso di assegnazione).

Infine, la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento (per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per l'intervenuta separazione giudiziale dei beni, eccetera) prodottosi il quale effetto i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente, separatamente ed autonomamente alienarla.

Le considerazioni giuridiche fin qui svolte, sono state estratte dalla sentenza 8803/2017 della Corte di cassazione.

Ricapitolando

1) la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza da quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. Ne consegue che, nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dall'art. 180 c.c., comma 2 per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene e che rappresenta un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato si traduce in un vizio da far valere nei termini fissati dall'articolo l84 del codice civile;

2) la comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente per oggetto i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei. "Nei rapporti con i terzi ciascun coniuge, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell'intero bene comune, ponendosi il consenso dell'altro coniuge (richiesto dall'art. 180 c.c., comma 2 per gli atti di straordinaria amministrazione) come un negozio unilaterale autorizzativo che rimuove un limite all'esercizio del potere dispositivo sul bene; ne consegue che il contratto preliminare di vendita di un immobile stipulato da un coniuge senza la partecipazione e il consenso dell'altro è efficace nei confronti della comunione legale, ma annullabile, ai sensi dell'articolo 184 del codice civile, nel termine di un anno decorrente dalla conoscenza dell'atto o dalla data di trascrizione;

3) la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'articolo 363 del codice di procedura civile).

17 Maggio 2017 · Annapaola Ferri


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2 risposte a “Comunione legale fra coniugi e comunione ordinaria – Differenze”

  1. fannymoscardini ha detto:

    Sono una moglie separata, ma sposatasi in comunione di beni: mio marito ha contratto un debito con un’assicurazione e quindi l’appartamento (strutturalmente indivisibile) in cui vivo è stato pignorato e andrà venduto all’asta.

    Vorrei sapere:

    – se in fase di battute d’asta io posso partecipare all’acquisto;
    – se in caso contrario io sono obbligata ad accontentarmi della metà del ricavato della vendita;
    – se altri soggetti possono essere realmente interessati all’acquisto poiché per metà l’appartamento è mio.

    • Naturalmente, ipotizziamo che il debito di suo marito è stato contratto prima della separazione personale dei coniugi e che prima della separazione personale dei coniugi sia stato iscritto il pignoramento. Ebbene, la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene in comunione, abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene pignorato all’atto della sua vendita e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso.

      Ora, se in sede di separazione personale il giudice le ha assegnato la casa, deve sapere che il provvedimento di assegnazione della casa familiare nell’interesse dei figli non ha effetto riguardo ai terzi che hanno trascritto il pignoramento anteriormente alla data di assegnazione della casa familiare.

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