Preavviso di fermo amministrativo notificato al proprietario del veicolo dopo la vendita del veicolo oggetto del provvedimento

Se il preavviso di fermo viene notificato dopo la data certa di alienazione del veicolo, il provvedimento di fermo amministrativo non può essere disposto












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Volevo gentilmente sapere se è possibile che l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) faccia una azione revocatoria per una vendita auto: mia mamma, non convivente con me, mi vende la sua auto e dopo due mesi dal passaggio di proprietà dell’auto gli arriva un preavviso di fermo amministrativo proprio su quest’ultima automobile.
Quindi la data di vendita e precedente rispetto al giorno di ricevimento raccomandata anche se su tale preavviso la data documento e di sole due settimane dopo l’avvenuto passaggio di proprietà.
Quindi si intende che l’auto è stata comprata da me prima che procedessero al preavviso e che noi non potevamo sapere ma solo sospettare.
La mia domanda dunque è:
Possono comunque mettere il fermo amministrativo su questo veicolo non più intestato al debitore? Possono fare un azione revocatoria del passaggio di proprietà?
Che rischi ci sono?
Aggiungo in oltre che mia mamma tolto l’auto è nulla tenente ed invalida inabile al lavoro.
Grazie mille

L’articolo 86 comma 2 del DPR 602/1973 stabilisce che la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione, AdER ex Equitalia) con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari.

Entro il termine di 30 giorni il debitore può dimostrare, documenti alla mano, con ricorso amministrativo in autotutela o recandosi personalmente presso gli sportelli del concessionario della riscossione, che il veicolo è stato già alienato in data certa anteriore alla notifica del provvedimento di fermo, evitando, in tal modo, l’iscrizione vera e propria del fermo amministrativo.

Certo, trattandosi di trasferimento di proprietà interno al nucleo familiare (endofamiliare), ricorrono gli estremi per una azione revocatoria dell’atto di vendita ai sensi dell’articolo 2901 del codice civile, vendita evidentemente e dolosamente preordinata al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito azionato: tuttavia, poiché il fermo amministrativo è esclusivamente un’azione di natura cautelare (e non esecutiva), finalizzata a condizionare il debitore che, per evitare i disagi derivanti dal provvedimento adottato nei suoi confronti, potrebbe essere motivato ad estinguere il debito, (ma non è detto che lo faccia) AdER quasi sempre (a meno che il veicolo non abbia un valore tale da giustificarne l’espropriazione tramite vendita coattiva all’asta) si astiene dall’avviare un’azione revocatoria che potrebbe sostanziarsi in una remissione di spese senza esiti positivi di riscossione forzata.

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3 Novembre 2023 · Paolo Rastelli

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